Tratto da: Ministero Interno
Una determinata questione rientra nella competenza del consiglio comunale quando fa riferimento agli atti fondamentali ex articolo 42 del TUOEL o quando rientri nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
(Parere n.10406 del 25.3.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito alla richiesta di intervento del Prefetto, ai sensi dell’art.39, comma 5, del d.lgs. n.267/2000. In particolare, si fa presente che, in data 23.12.2024, un quinto dei consiglieri del Comune di … ha chiesto la convocazione dell’assemblea consiliare ai sensi dell’art.23 del regolamento del consiglio, disposizione che riprende in parte il contenuto dell’art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, al fine di discutere dei seguenti argomenti: “atto di indirizzo alla Giunta comunale per la revoca della deliberazione n.38 del 17.12.2024, avente ad oggetto Piano triennale Fabbisogni di Personale (PTFP). Aggiornamento 2024/2026 e approvazione della dotazione organica quale sezione 3.3 del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO)”. Il presidente del consiglio, su sollecitazione della Prefettura, ha comunicato, con nota del 27 gennaio scorso, che il sindaco ha riferito ai consiglieri di minoranza che l’oggetto della proposta risulta estranea alla competenza del consiglio e non conforme alla procedura prevista dall’art.21 del citato regolamento. Dalla sopra citata nota del presidente del consiglio emerge che la questione sarebbe “… estranea alle competenze del consiglio e non legittima, alla luce di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto -Presidenza Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica n.132 del 30.06.2022, che individua negli enti locali, quale organo preposto all’adozione del PIAO la giunta comunale, con la conseguenza che le competenze attribuite dal legislatore ad un organo di governo non possono essere esercitate da altri organi, pena l’illegittimità dei provvedimenti per incompetenza”. La proposta dei consiglieri di minoranza sarebbe, quindi, non solo non istruita, ma estranea alle competenze del consiglio. Nella stessa data del 27 gennaio scorso i consiglieri proponenti hanno evidenziato che il loro intendimento era quello di adottare un semplice atto di indirizzo alla giunta comunale, anche in base all’art.42, comma 2, lett.i) del d.lgs. n.267/2000 che incardina nel consiglio la competenza per le “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo”. Inoltre, hanno ribadito, come già sottolineato nella nota del 23 gennaio scorso, di aver richiesto la convocazione del consiglio ai sensi dell’art.23 del regolamento, allegando proposta di deliberazione e relazione illustrativa, quali elementi essenziali richiesti dall’art.21 sopra indicato. Al riguardo, in via generale si rileva che il diritto ex art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 di richiedere la convocazione del consiglio comunale, da parte di un quinto dei consiglieri comunali, “è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia-Lecce, sez.I, 25 luglio 2001, n.4278). Il significato giuridicamente utile di tale procedura rafforzata di tutela va individuato nel fatto che l’ordinamento ritiene un valore essenziale del sistema democratico che alla minoranza sia assicurata effettività del diritto di iniziativa, e cioè del diritto di discussione in assemblea sull’argomento richiesto. Relativamente ai motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione dell’assemblea, occorre precisare che al presidente del consiglio spetta la sola verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati non potendo comunque sindacarne l’oggetto. In tal senso, la giurisprudenza in materia si è espressa con orientamento costante affermando che spetta solo al consiglio la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno (cfr. TAR Sardegna-Cagliari n.718/2003). È da sottolineare che una determinata questione rientra nella competenza del consiglio comunale quando fa riferimento agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’articolo 42 del TUOEL, o quando rientri nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale. Si osserva che, nel caso in esame, la convocazione del consiglio da parte dei consiglieri di minoranza è stata richiesta in data 23 dicembre 2024 ai sensi dell’art.23 del regolamento del consiglio comunale, che riproduce in parte l’articolo 39, comma 2, del TUOEL, secondo cui l’argomento richiesto da iscrivere all’ordine del giorno deve essere completo, così come prescritto dall’articolo 21 del regolamento, procedura che i consiglieri affermano di aver seguito in quanto presentata la proposta di deliberazione con relazione illustrativa. In base al quadro delineato, si ritiene che la questione debba essere portata all’attenzione del consiglio in quanto spetta solo a tale organo, nella sua totalità, valutare l’ammissibilità degli argomenti da trattare, nell’ambito delle prerogative ad esso riconosciute dalla legge. Nell’ipotesi di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, ai sensi dell’art.39, comma 2, del TUOEL, il Prefetto potrà attivare gli interventi di cui all’art.39, comma 5, del TUOEL.