Con riferimento alla nota in oggetto – con la quale è stato richiesto un parere all’ Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla pubblicazione dei dati relativi ai bandi di concorso ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicazione delle graduatorie di concorso – si rappresenta quanto segue.
La questione prospettata concerne la pubblicazione dei dati relativi ai bandi di concorso ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 33/2013.
Tale disposizione – come modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 – prevede che “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di
concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale
scorrimento degli idonei non vincitori”.
Con particolare riferimento all’obbligo di pubblicazione delle graduatorie finali, ove ricorrono necessariamente dati personali riferiti ai candidati, occorre procedere al bilanciamento tra le esigenze di
trasparenza e quelle di tutela della riservatezza. Giova in proposito richiamare quanto riportato in via generale nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati adottate dal Garante per la protezione dei dati personali, nella parte in cui viene chiarito che “È […]consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. “principio di pertinenza e non eccedenza” di cui all’art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di
pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all’oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti”. Sulla medesima linea si attesta il provvedimento n. 83 del 23
marzo 2023 del Garante nell’ambito del quale è stato precisato che gli obblighi di pubblicità afferiscono alle “sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi”, mentre l’obbligo rispetto alla pubblicazione dei dati personali relativi ai candidati idonei sopraggiunge solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria.
Ciò posto si ritiene che nella fattispecie la pubblicazione della graduatoria finale mediante anonimizzazione delle informazioni riferite ai candidati idonei non vincitori risulta conforme alla disciplina vigente in materia. Per completezza, si ricorda che in merito alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 19 d.lgs. n. 33/2013, l’Autorità ha fornito chiarimenti anche nelle FAQ in materia di trasparenza, pubblicate al link
https://www.anticorruzione.it/-/obblighi-di-pubblicazione-concernenti-i-bandi-di-concorso-art.-19- d.lgs.-33/2013– .