Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 13 Gennaio, 2026
 
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
 
Sintesi/Massima

Il consigliere non può chiedere ulteriori informazioni allo studio di architettura che ha un rapporto con l’ente locale.

Testo

(Parere n.31138 del 16.10.2025) Con nota il segretario comunale … ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in materia di accesso agli atti. In particolare, è stato chiesto un parere in merito alla legittimità della richiesta di accesso agli atti inoltrata da un consigliere comunale direttamente ad uno Studio di architettura, quindi un soggetto privato a cui il Comune ha affidato un appalto per il servizio di progettazione definitiva-esecutiva delle parti strutturali ed impiantistiche di un’opera pubblica di grande interesse. A seguito dell’entrata in funzione dell’impianto nel settembre 2024, sono state riscontrate dall’ente problematiche strutturali tali da incidere sul regolare svolgimento dell’attività della predetta struttura. Il Comune, quindi, dopo aver proceduto ad un accertamento tecnico preventivo, ricorreva, come si evince dalla nota del segretario, contro i progettisti e le imprese coinvolte nella realizzazione dell’opera, tra cui lo studio di architettura. Il segretario comunale ha precisato che il consigliere ha ottenuto dall’ente tutte le informazioni e la documentazione richiesta inerente all’opera in questione, ma nell’agosto 2025 il consigliere si è rivolto direttamente allo studio di architettura per avere informazioni inerenti all’impianto. In via generale, si osserva che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010, del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010) ha sostenuto che il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art.43 del decreto legislativo n.267/00 che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, … del comune, nonché dalle … aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. La Commissione ha evidenziato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, è riconosciuta al consigliere comunale un’ampia potestà di accesso a tutte le notizie quando le stesse attengano ad informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare. Si rileva che il consigliere comunale per l’accesso agli atti ex art.43 del TUEL, sebbene non abbia l’obbligo di motivare le relative istanze, deve comunque presentare una richiesta di accesso che sia utile all’espletamento del proprio mandato. Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l’art.42 del medesimo TUEL; pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-amministrativo’, propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di riservatezza. Non è sufficiente, quindi, rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario, come prescritto dall’art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. Sebbene il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n.5 abbia statuito che “le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico”, si ritiene che nel caso in esame il consigliere abbia già ottenuto le informazioni e la documentazione inerente all’opera sopra descritta, come ha precisato il segretario comunale dell’ente e, pertanto, il consigliere non possa chiedere ulteriori informazioni allo studio di architettura che ha un rapporto con l’ente locale, ma non con il singolo consigliere. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che il caso in esame non rientri nella fattispecie di cui all’art.43, comma 2, del d.lgs. n.267 del 2000, in quanto la richiesta di accesso del consigliere comunale è rivolta ad un soggetto privato e non agli uffici comunali o alle aziende ed enti dipendenti dal Comune per ottenere informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, come previsto dalla sopracitata norma.

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