Tratto da: Ministero Interno
La legittimazione per l’accesso agli atti presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante; inoltre, la posizione da tutelare deve risultare collegata ai documenti.
(Parere n.32582 del 30.10.2025) Con nota, il sindaco dell’ente … ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in materia di accesso agli atti. In particolare, ha rappresentato che un ex dipendente del comune di … aveva segnalato all’ente la mancanza sull’albo pretorio storico di alcuni atti relativi all’anno 2018. A seguito di tale segnalazione l’ente provvedeva ad inserire tali atti con l’ausilio della società che fornisce software e programmi al comune. Successivamente, l’esponente ha inoltrato diverse richieste di accesso agli atti chiedendo, “per motivi di giustizia” ed in qualità di “portatore diretto di legittimi interessi giuridicamente rilevanti”, una relazione dettagliata riguardante le cause che avevano comportato un disservizio di tipo tecnico dell’albo pretorio storico. Pertanto, è stato chiesto un parere in merito all’ammissibilità della richiesta avanzata soltanto per “motivi di giustizia” ai sensi della legge n.241/1990. In via generale, si osserva che l’accesso agli atti amministrativi è disciplinato dal capo V della legge n.241 del 1990, in particolare l’articolo 22 definisce come interessati “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Il successivo articolo 25, inoltre, precisa che “la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”. Al riguardo, il TAR Lombardia, con la sentenza del 6 ottobre 2023, n.2223, seguendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato-sez.V, 2 ottobre 2019, n.6603), ha evidenziato che l’interesse posto alla base del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale e strumentale. Sul punto anche il TAR Lazio, con la pronuncia del 10 febbraio 2023, n.2297, ha statuito che la legge 241/1990, negli articolo 22 e segg., “… è rigorosa nello scandire i presupposti ineliminabili che devono imprescindibilmente ricorrere: la legittimazione a richiedere l’accesso agli atti amministrativi presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso”. Pertanto, la legittimazione a richiedere l’accesso agli atti amministrativi presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante, inoltre la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che nel caso in esame l’ente non sia tenuto ad accogliere la richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 poiché la predetta richiesta non sembra rispondere ai requisiti individuati dalle normative e dalla giurisprudenza citata.

