Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 23 Gennaio, 2026
 
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
 
Sintesi/Massima

Si ritiene che, nel caso di specie, sia legittimo il differimento dell’ostensione della documentazione riferita al procedimento disciplinare in corso, mentre debba essere riscontrata positivamente la richiesta di accesso al procedimento disciplinare concluso.

Testo

(Parere n.32576 del 30.10.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito al diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000. La richiesta di parere è stata formulata dal segretario generale del comune in parola che ha chiesto di conoscere se possa essere riscontrata positivamente l’istanza di accesso di alcuni consiglieri comunali agli atti relativi a due procedimenti disciplinari, di cui uno è concluso e l’altro è ancora pendente, e per quest’ultimo procedimento non sarebbe al momento possibile consentire l’accesso. In merito, si fa presente che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010, del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010) ha sostenuto che il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art.43 del decreto legislativo n.267/00 che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, … del comune, nonché dalle … aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Nonostante sia riconosciuta dalla giurisprudenza un’ampia potestà di accesso al consigliere comunale a tutte le notizie, quando le stesse attengano ad informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare, la giurisprudenza degli ultimi anni in materia di accesso dei consiglieri ex art.43 del TUEL evidenzia la necessità di osservare il principio di un “equilibrato bilanciamento” tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione (cfr. Consiglio di Stato, 11 marzo 2021, n.2089). Si segnala che il Consiglio di Stato con sentenza del 1° marzo 2023, n.2189, nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art.43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n.49), ha nel contempo ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l’ostensione di tutti gli atti richiesti, previa “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi. Su quest’ultimo punto il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere n.353 del 3 agosto 2023, ha evidenziato che è necessario rispettare i principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) di “limitazione della finalità” e di “minimizzazione dei dati”, in base ai quali i dati personali devono essere “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”, nonché “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art.5, par.1, lett.b e c). Con particolare riferimento alla richiesta di accesso dei consiglieri comunali agli atti dei procedimenti disciplinari, si fa presente che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nel parere reso in data 9 aprile 2014, ha ritenuto condivisibile il differimento operato dall’amministrazione rispetto ad una richiesta di accesso riguardante la sospensione disciplinare cautelare di un dirigente del Comune a tutela della riservatezza. Secondo quanto osservato dalla Commissione, l’ampiezza del diritto di accesso in parola “non travolge le diverse ipotesi di cautele previste dall’ordinamento e finalizzate a tutelare interessi specifici, diversi da quello riconducibile, secondo l’impostazione più tradizionale, alla mera protezione dell’esercizio della funzione amministrativa, e connesse, nel caso di specie, alla contemporanea fase istruttoria di un procedimento disciplinare, e all’avviamento di un giudizio penale. In tali eventualità i documenti, seppur detenuti dall’amministrazione, non sono suscettibili di divulgazione, perché il principio di trasparenza cede, quantomeno sul piano temporale, a fronte dell’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto da speciali normative di segretezza, o della necessità di tutelare, in fase di iniziale chiarificazione, la riservatezza del controinteressato (cfr. CdS-sez.V, sent. n.1893/2001)”. Il TAR Molise-sez.I, con la sopra citata sentenza n.49 del 27 febbraio 2023, ha evidenziato che “il procedimento disciplinare, anche una volta pervenuto alla fase dibattimentale, rimane pur sempre un procedimento amministrativo connotato da imminente riservatezza, e non diventa affatto una procedura pubblica (improntata, come tale, a completa trasparenza)”. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che, nel caso di specie, sia legittimo il differimento dell’ostensione della documentazione riferita al procedimento disciplinare in corso, mentre debba essere riscontrata positivamente la richiesta di accesso al procedimento disciplinare concluso. Il rispetto di un equilibrato bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza si potrà realizzare attraverso l’ostensione degli atti richiesti, previa “mascheratura” dei dati non strettamente funzionali all’esercizio del mandato consiliare, ovvero non ostensibili in base a specifiche discipline di settore.

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