Tratto da: Ministero Interno
Nel caso in esame, il consigliere comunale, per svolgere le proprie funzioni di controllo e indirizzo politico, può richiedere gli atti concernenti le concessioni cimiteriali al fine di verificare la corretta gestione con la “mascheratura” dei nominativi.
(Parere n.26810 dell’11.9.2025) Il segretario comunale del Comune … ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in materia di accesso agli atti. In particolare, un consigliere comunale ha inoltrato richiesta di accesso agli atti relativa alle concessioni cimiteriali. Il predetto amministratore, al fine di ricostruire la complessa questione del rinnovo oneroso delle concessioni cimiteriali precedenti al 1975, che hanno formato oggetto di alcune sentenze della Cassazione, ha chiesto di conoscere, tra l’altro, l’elenco dei cittadini a cui sono state inoltrate delle richieste di pagamento e le relative somme addebitate, l’elenco dei cittadini che non hanno provveduto al versamento delle somme richieste, il totale delle somme incassate dal Comune, l’elenco dei cittadini ai quali sono stati pignorati i conti correnti bancari, l’elenco dei cittadini raggiunti dall’obbligo di estumulazione. La corposa richiesta del consigliere è stata riscontrata dall’Ufficio competente che ha fornito le somme versate dai cittadini che hanno aggiornato il canone di concessione cimiteriale, ma non ha indicato i nominativi delle persone interessate per garantire il rispetto del diritto alla riservatezza. Il consigliere si è dichiarato insoddisfatto della risposta dell’amministrazione in quanto, in base ai dati numerici forniti dall’ente, non gli è possibile svolgere la funzione di controllo politico connessa al mandato ricevuto dagli elettori. Sulla questione il consigliere ha chiesto il parere della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che, con nota datata 01.04.2025, ha ribadito che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all’espletamento del mandato anche al fine di valutare con piena cognizione la correttezza dell’operato dell’amministrazione. In ragione di ciò, la Commissione ha osservato come l’accesso dei consiglieri comunali non possa essere negato per assicurare la riservatezza dei dati contenuti nei documenti richiesti, perché tale esigenza è salvaguardata dall’art.43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 in base al quale i consiglieri sono tenuti al segreto ove accedano ad atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di terzi. Tanto premesso, il segretario ha chiesto di conoscere se la gestione della richiesta d’accesso effettuata dall’ente, attraverso il rilascio degli elenchi dei soli dati numerici con esclusione dei nominativi dei cittadini interessati, possa considerarsi corretta. Al riguardo, in via generale, si segnala che il Consiglio di Stato con sentenza del 1° marzo 2023, n.2189, nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art.43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 febbraio 2023, n.49), ha nel contempo ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l’ostensione di tutti gli atti richiesti, previa “mascheratura” dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l’individuazione degli stessi. Su quest’ultimo punto il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere n.353 del 3 agosto 2023, ha evidenziato che è necessario rispettare i principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) di “limitazione della finalità” e di “minimizzazione dei dati”, in base ai quali i dati personali devono essere “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”, nonché “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art.5, par.1, lett.b e c). Il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza 3 febbraio 2022, n.769, ha precisato che “In ogni caso, quanto a contenuto, non si tratta di un diritto assoluto e senza limiti: lo si ricava dalla particolare funzione pubblica consiliare cui è servente questo tipo di accesso, che lo contiene nei termini dei definiti poteri del consiglio comunale (essendo l’accesso strumentale all’esercizio del mandato consiliare”). Nel caso in esame, il consigliere comunale, per svolgere le proprie funzioni di controllo e indirizzo politico, può richiedere gli atti concernenti le concessioni cimiteriali al fine di verificare la corretta gestione dell’ente in merito alla riscossione di canoni e tributi. Occorre, però, tener presente che non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario, come prescritto dall’art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. In merito, il TAR Veneto-sez.I, con sentenza del 29 aprile 2020, n.393, ha avuto modo di precisare che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste “… si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai consigli comunali (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, 28 novembre 2006, n.6960). Occorre evidenziare che l’azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e, pertanto, nell’esaminare le domande di accesso, l’Amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura. Sul punto, si segnala quanto espresso dal TAR Lazio-sez.I, con sentenza del 3 febbraio 2023, n.49, secondo cui “il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’amministrazione locale …”. Il diritto di accesso del consigliere, quindi, non è illimitato, vista la sua potenziale capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati. Siamo di fronte ad un diritto soggettivo pubblico funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato derivante dal risultato elettorale. È, tuttavia, ovvio che i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Il rapporto sinergico fra il diritto di accesso e il diritto alla privacy rappresenta due interessi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Quindi, non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario, come prescritto dall’art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che, nel caso in esame, l’ente possa rilasciare al consigliere i dati richiesti al fine di consentire allo stesso di controllare la correttezza dell’operato dell’amministrazione, garantendo, però, il rispetto dei dati personali che può essere assicurato, come si è innanzi detto, con la “mascheratura” dei nominativi.

