Tratto da: Ministero Interno

Territorio e autonomie locali 13 Marzo, 2026
 
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
 
Sintesi/Massima

Il giudice amministrativo ha evidenziato che l’accesso ai dati contenuti nel protocollo informatico deve avvenire comunque in modo da arrecare il minor aggravio possibile agli uffici dell’ente territoriale.

Testo

(Parere n.35349 del 24.11.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in materia di diritto di accesso dei consiglieri comunali. In particolare, viene riferito che un consigliere del Comune … ha chiesto di poter visionare gli atti, senza estrarne copia, tramite la messa a disposizione di una postazione informatica da parte dell’ente comunale. Al riguardo, si rappresenta, in via generale, relativamente al rilascio delle credenziali per l’accesso al programma di protocollo informatico, che il TAR Sicilia-Catania, sez.I, con sentenza del 4 maggio 2020, n.926, ha ritenuto che il rilascio delle predette credenziali si tradurrebbe in un accesso generalizzato ed indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata ed uscita (cfr. anche T.A.R. Toscana-sez.I, 22 dicembre 2016, n.1844). Successivamente, la giurisprudenza ha precisato che l’ente, previa regolamentazione, può certamente consentire l’utilizzo di postazioni informatiche presso i propri locali per l’accesso ai dati di sintesi contenuti nel protocollo informatico (cfr. Consiglio di Stato n.769 del 3.02.2022 e n.2945 del 19.04.2022), ma deve comunque valutare l’opportunità di consentire ai consiglieri l’accesso da remoto. In merito, l’Alto Consesso, con la pronuncia n.769/2022, ha precisato che il particolare diritto di accesso del consigliere non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati (in termini, Consiglio di Stato-sez.V, 2 gennaio 2019, n.12). Quanto ai dati di sintesi del protocollo informatico il TAR Lombardia – sez.I, con sentenza n.2317 del 24 ottobre 2022, ha evidenziato che tali dati, pacificamente ricompresi tra quelli ostensibili, ai sensi dell’art.43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, possono essere acquisiti con modalità da remoto, solo ove venga garantito un elevato livello di sicurezza della loro trasmissione. Il giudice amministrativo ha evidenziato che l’accesso ai dati contenuti nel protocollo informatico deve avvenire comunque in modo da arrecare il minor aggravio possibile agli uffici dell’ente territoriale per cui, ove l’ente non sia in grado di garantire un elevato livello di sicurezza nella trasmissione dei dati di sintesi del protocollo informatico, è tenuto ad individuare modalità alternative di trasmissione, quali l’utilizzo di postazioni informatiche sicure presso i locali dell’ente o la consegna dei dati di sintesi su supporto analogico. Si soggiunge che il Consiglio di Stato, con sentenza n.3564 del 6 aprile 2023, ha precisato che l’accesso sistematico al protocollo informatico dell’ente trova un limite nella funzione espletata dal consigliere (che non è quella di affiancarsi alla struttura amministrativa istituendo, in concreto, una nuova figura organizzativa e dunque nuovi assetti funzionali ed ulteriori modelli procedimentali) e soprattutto nel principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto tale accesso comporterebbe una “innovazione organizzativa radicale”. Di recente, in tema di accesso da remoto, il TAR Campania, con sentenza n.565 del 26.03.2025, ha puntualizzato che “il rilascio delle credenziali per l’accesso al programma di protocollo informatico … si tradurrebbe in un accesso generalizzato ed indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita (cfr. T.A.R. Toscana-sez.I, 22 dicembre 2016, n.1844) … sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese” (T.A.R. Sicilia-Catania, sez.I, 4 maggio 2020, n.926)”. Nella citata pronuncia, è stato evidenziato, inoltre, che l’accesso da remoto attiene a “… valutazioni ampiamente discrezionali, di stretta pertinenza dell’ente civico, a fronte delle quali il giudice non può ‘in alcun modo invadere spazi intangibili di discrezionalità, né, tanto meno, sostituirsi all’Amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che solo ad essa competono e che – si ribadisce – fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali ex art.43 d.lgs. n.267/2000’ (T.A.R. Trieste, sez.I, 9 luglio 2020, n.253)”.

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