Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 21 Maggio, 2025
Categoria 05.01.04 Mozione di sfiducia
 
 
Sintesi/Massima

L’atto trasmesso non si sostanzia dei requisiti essenziali previsti dall’art.52 TUOEL e cioè: non risulta una mozione motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati all’ente.

Testo

(Parere n.4563 del 10.2.2025) Si fa riferimento alla nota del …, con la quale una Prefettura ha rappresentato che quattro consiglieri di minoranza del comune … hanno richiesto, con nota del 10 gennaio 2025, al presidente del consiglio comunale la convocazione dell’assise consiliare, ai sensi dell’art.39, comma 2, d.lgs. n.267/2000 e degli artt.30, n.2 e 26 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, con l’iscrizione all’ordine del giorno dell’argomento di seguito indicato: “Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco p.t. ….”. In particolare, ha segnalato che i predetti consiglieri, con nota del 1° febbraio scorso, lamentando l’inosservanza della convocazione del consiglio da parte del presidente, hanno chiesto l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art.39, comma 5, del TUOEL. Pertanto, è stata posta la domanda se nel caso in esame sussista l’obbligo di convocazione del consiglio, come previsto dall’art.39, commi 2 e 5, del TUOEL, avente per oggetto una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco presentata da 4 dei 12 consiglieri comunali assegnati all’ente. Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 52, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 dispone che “… La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione …”. Dagli atti trasmessi sembrerebbe che i consiglieri di minoranza abbiano richiesto in data 10 gennaio scorso direttamente la convocazione del consiglio comunale con l’iscrizione all’ordine del giorno di un punto relativo alla mozione di sfiducia del sindaco. Tuttavia, l’atto trasmesso non si sostanzia dei requisiti essenziali previsti dall’art.52 TUOEL e cioè: non risulta una mozione motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati all’ente, che il consiglio avrebbe dovuto mettere in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Peraltro, in ordine alla determinazione del numero minimo dei consiglieri richiesti (2/5) per legittimare una proposta di mozione di sfiducia – avente i requisiti di cui al richiamato art.52 TUOEL – si osserva che i consiglieri assegnati sono 12, i due quinti corrispondono a 4,8, conseguentemente, come evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n.1434 del 4 febbraio 2021, che riporta il parere del Consiglio di Stato–sez.I del 1° febbraio 2021, n.129, “… nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore”. Ciò posto, una eventuale mozione di sfiducia dovrà essere, oltre che motivata, sottoscritta da non meno di 5 consiglieri. Il documento presentato dai consiglieri di minoranza sembra potersi ricondurre ad una facoltà prevista dall’art.26, rubricato “Mozione”, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, che consente di porre all’attenzione del consiglio “uno specifico argomento” o “un giudizio sull’azione dell’amministrazione”, ma non disciplina la fattispecie specifica di “Mozione di sfiducia”.

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