La Corte di Cassazione analizza un caso di revoca dell’incarico di un segretario comunale, dichiarata illegittima per la genericità della contestazione. La sentenza conferma il diritto del dirigente al risarcimento del danno, ma non alla reintegrazione, e stabilisce i limiti del sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti e sulla valutazione dei fatti, ribadendo l’inammissibilità di un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura delle prove. La decisione sottolinea che la revoca incarico segretario comunale deve fondarsi su motivazioni specifiche e non generiche.
Revoca Incarico Segretario Comunale: la Cassazione Conferma l’Illegittimità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema delicato nel pubblico impiego: la revoca incarico segretario comunale. La decisione chiarisce i presupposti di legittimità di tale atto e i rimedi a disposizione del dirigente ingiustamente rimosso. Il caso offre spunti fondamentali sui limiti del potere datoriale della Pubblica Amministrazione e sulle garanzie difensive del lavoratore.
La vicenda analizzata riguarda un segretario comunale il cui incarico, svolto in convenzione tra due Comuni, era stato revocato. Il dirigente aveva impugnato il provvedimento, ottenendo in Corte d’Appello una pronuncia che ne dichiarava l’illegittimità, con conseguente condanna degli Enti al risarcimento del danno. Uno dei Comuni ha proposto ricorso in Cassazione, ma senza successo.
I Fatti di Causa
Un segretario comunale, titolare di un incarico presso una segreteria convenzionata tra due municipi, si vedeva revocare l’incarico. Egli agiva in giudizio per chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, accertava l’illegittimità della revoca a causa della genericità della contestazione mossa al dirigente, che di fatto gli aveva impedito un pieno esercizio del diritto di difesa.
Pur riconoscendo l’illegittimità dell’atto, i giudici di secondo grado escludevano la possibilità di reintegrazione, poiché non prevista da una specifica norma di legge per questa fattispecie. Condannavano tuttavia i due Comuni, in solido, a risarcire il danno patrimoniale, commisurato al trattamento economico che il segretario avrebbe percepito fino allo scioglimento della convenzione. Inoltre, condannavano uno dei due Comuni a un ulteriore risarcimento per il periodo successivo.

