Concessioni amministrative – Concessioni di lavori pubblici – Finanza di progetto – Revoca postcontrattuale degli atti di gara
Nella concessione, a differenza dell’appalto ove la stipula del contratto dà luogo a un rapporto giuridico paritetico fra parte pubblica e parte privata, la stipulazione del contratto non modifica la qualificazione del rapporto che resta di diritto pubblico anche dopo il perfezionamento del negozio, con conseguente possibilità per l’amministrazione di esercitare il potere autoritativo di revoca. (1).
In motivazione la sezione ha richiamato, a sostegno della tesi, l’Adunanza plenaria, 20 giugno 2014, n. 14 e l’articolo 158 del d.lgs.12 aprile 2006, n. 163 (primo codice dei contratti pubblici) – abrogato dall’art. 217, comma 1, lett. e), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – da cui può desumersi la volontà del legislatore di estendere l’istituto della revoca per motivi di pubblico interesse anche agli ambiti negoziali successivi alla stipulazione del contratto di concessione di lavori pubblici in finanza di progetto.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2024, n. 2696; Ad. plen., 20 giugno 2014, n. 14 (in Foro it., 2015, III, 673).
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 7 novembre 2024, n. 2102 – Pres. Durante, Est. Zoppo