Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, Sez. III, 04.06.2026 n. 4463

L’appellante non contesta tali qualificazioni, ma ritiene che anche alle proroghe illegittime (o proroghe “atecniche”) sia doveroso applicare l’istituto della revisione prezzi (secondo motivo di appello).
La doglianza non è condivisibile, intendendo il Collegio ribadire che “non può […] ritenersi che un regime di proroga non previsto né ammesso dalla normativa, sostanzialmente assimilabile a nuovo affidamento […] e cui dunque l’impresa avrebbe potuto legittimamente sottrarsi – possa legittimare una revisione prezzi, coincidendo piuttosto con una fattispecie di proroga “atecnica” illegittima (assimilabile, appunto, a nuovo affidamento, seppur a contenuto analogo), avvenuta con (inevitabile) assenso dell’impresa, cui non può conseguire anche la revisione dei prezzi, la quale presuppone piuttosto la vigenza di un legittimo e regolare rapporto
fra le parti” (Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2023, n. 5146).
Del resto, a fronte di una proroga illegittima, un operatore economico può sempre valersi dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dall’ordinamento, come lo stesso Consorzio appellante risulta effettivamente aver fatto.

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