Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, sez. III, 31.03.2026 n. 2638

9. – Orbene, il Collegio deve rilevare in via dirimente che, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione ha sempre ritenuto di applicare l’indice ISTAT FOI nella sua misura integrale senza richiedere all’impresa alcuna integrazione istruttoria volta a comprovare la sussistenza dei presupposti per ottenere l’adeguamento revisionale nella misura indicata. Indi, tale profilo deve ritenersi pacifico e incontestato ai fini decisori.
Di contro, la vexata quaestio dell’odierna controversia ruota attorno alla tecnica di liquidazione dell’adeguamento revisionale secondo un criterio meramente periodico o progressivo: a scanso di ogni equivoco interpretativo, deve puntualizzarsi che il criterio periodico si risolve nell’applicazione al canone originariamente pattuito per lo svolgimento della commessa dell’indice FOI elaborato per l’anno di interesse senza tener conto dell’eventuale rivalutazione del canone originario negli anni intercorrenti tra l’avvio del servizio e l’anno di interesse; per converso, il criterio progressivo postula l’applicazione dell’indice FOI per l’anno di interesse al canone di servizio opportunamente rivalutato di anno in anno sino alle soglie dell’annualità di riferimento.
10. – Ad avviso del Collegio, il dilemma operativo si appalesa malposto a mente del razionale logico-statistico e della metodologia di calcolo dell’indice ISTAT dei prezzi per le rivalutazioni monetarie ossia l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi: sul piano strettamente definitorio, tale indice si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo), rappresenta l’indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 81 della legge n. 392 del 27 luglio 1978.
10.1. – Come desumibile dalle informazioni liberamente accessibili sul sito istituzionale dell’ISTAT (cfr. “Indici dei prezzi al consumo. Aspetti generali e metodologia di rilevazione. Edizione 2022”), l’indice FOI, al pari degli altri indici di prezzi al consumo (NIC e IPCA), è calcolato secondo la formula dell’indice a catena del tipo Laspeyres per cui, a dicembre di ogni anno, sia il paniere di prodotti oggetto della rilevazione, sia i coefficienti di ponderazione (ossia i pesi) utilizzati per il calcolo degli indici sono aggiornati nell’ambito delle attività di ribasamento. Più in generale, con il termine ribasamento si fa riferimento all’insieme delle operazioni che, con cadenza annuale, sono effettuate non solo per la revisione del paniere dei beni e servizi e della struttura di ponderazione, ma anche per l’aggiornamento della copertura territoriale dell’indagine, per la revisione e aggiornamento dei piani comunali di rilevazione (in collaborazione con gli Uffici Comunali di Statistica che prendono parte alla rilevazione), così da tener conto delle novità intervenute nel paniere nazionale e dell’evoluzione della distribuzione commerciale sul territorio comunale, e per l’introduzione di innovazioni metodologiche.
La base con cui sono calcolati gli indici dei prezzi per il generico anno t fa riferimento al mese di dicembre dell’anno t-1 e operativamente tutti i lavori di ribasamento avvengono nel periodo che va dal mese di novembre dell’anno t-1 al mese di febbraio dell’anno t. La base di riferimento dell’indice dei prezzi a catena, corrisponde all’anno al quale vengono riportate (mediante l’operazione di concatenamento) le serie annuali degli indici a base mobile (i cosiddetti indici in base di calcolo). Tale operazione serve proprio a garantire la possibilità di misurare le variazioni dei prezzi su periodi che si estendono su due o più anni solari.
10.2. – Orbene, se la costruzione dell’indice FOI avviene secondo la formula dell’indice a catena che rileva le variazioni tendenziali nella dinamica dei prezzi del paniere dall’anno t-1 all’anno t, appare metodologicamente fallace applicare l’indice FOI per l’anno 2019 al valore del corrispettivo del servizio originariamente pattuito nell’anno 2010 come se esso fosse rimasto invariato sino al 31 dicembre 2018: così, infatti, non è con tutta evidenza a mente del fatto che la stessa ASL, come si appura dalla integrazione alla relazione istruttoria prodotta nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto per l’anno 2018 un adeguamento revisionale pari a euro 4.231,77.
Del resto, lo stesso Istituto nazionale di Statistica chiarisce nella sezione dedicata alle rivalutazioni monetarie che per tradurre somme di denaro di un determinato mese (anno) in valuta di un mese (anno) successivo possono essere alternativamente utilizzati la variazione percentuale dell’indice nel periodo preso in considerazione o il coefficiente di rivalutazione monetaria, che a sua volta è ottenuto dal rapporto degli indici (mensili o medi annui) messi a confronto, se questi sono espressi nella stessa base di riferimento: in entrambe le ipotesi non trova mai ingresso l’applicazione secca dell’indice FOI per l’anno t ad un valore monetario da riferirsi ad annualità anteriori all’anno t-1.

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