Tratto da: Lavoripubblici
Negli appalti pubblici, l’adeguamento automatico dei prezzi si applica anche agli interventi finanziati con il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili? Se nei documenti di gara manca la clausola di revisione prezzi, è ancora possibile farla valere durante l’esecuzione del contratto? E quando si discute di revisione prezzi, la questione va davanti al giudice amministrativo oppure al giudice ordinario?
Sono interrogativi che oggi si incontrano molto più spesso di quanto si pensi, perché l’aumento dei costi ha riportato al centro un tema che già negli anni recenti aveva iniziato a emergere con forza, cioè quello dell’equilibrio economico dei contratti pubblici e degli strumenti che consentono di mantenerlo nel tempo.
Su questo terreno è intervenuto il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con la sentenza n, 41 del 12 marzo 2026, che entra dentro una distinzione che nella pratica viene spesso confusa, ma che sul piano giuridico cambia completamente lo scenario, cioè quella tra adeguamento automatico dei prezzi e revisione del corrispettivo, con riflessi diretti sulla natura delle posizioni giuridiche e sul giudice competente.
La vicenda si è sviluppata nell’ambito di un appalto ferroviario di rilievo relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di un lotto infrastrutturale, affidato a seguito di una procedura aperta bandita nel 2022 e disciplinato da una convenzione stipulata nel 2023, intervento che aveva avuto accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022.
Nel corso dell’esecuzione l’appaltatore aveva chiesto l’adeguamento dei prezzi applicati agli stati di avanzamento lavori, richiamando il meccanismo previsto dalla normativa emergenziale e sostenendo che l’incremento dei costi intervenuto dopo la gara avesse inciso sull’equilibrio economico del contratto.
La stazione appaltante aveva respinto la richiesta, richiamando la disciplina dell’art. 26, comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 e rilevando che l’appalto aveva già beneficiato del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, circostanza ritenuta ostativa all’applicazione del meccanismo di adeguamento in corso d’opera .
Accanto a questo primo profilo si era sviluppata una seconda linea di contestazione, perché l’impresa aveva sostenuto che nella convenzione mancasse la clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022, chiedendone l’inserimento anche in sede giudiziale.
Il ricorso si era quindi articolato su due piani distinti, uno legato all’adeguamento dei prezzi in corso di esecuzione e l’altro alla revisione del corrispettivo contrattuale.
Per comprendere la decisione dei giudici del Tribunale di Trento è opportuno circoscrivere il perimetro normativo all’interno del quale si muove la sentenza, tenendo distinti strumenti che nella pratica vengono spesso sovrapposti ma che rispondono a logiche profondamente diverse.
L’art. 26 del D.L. n. 50/2022 ha introdotto un meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi costruito su parametri oggettivi e predeterminati, legati ai prezzari aggiornati, con l’obiettivo di fronteggiare l’aumento eccezionale dei costi dei materiali e dei fattori produttivi e operare nella fase esecutiva del contratto.
All’interno dello stesso impianto normativo si colloca il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, che interviene però su un piano diverso, perché è destinato a sostenere il quadro economico degli interventi già nella fase di gara, incidendo sulla determinazione della base economica dell’appalto.
Su un livello differente si colloca invece l’art. 29 del D.L. n. 4/2022, che ha imposto l’inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti di gara, rimettendo però alla stazione appaltante la definizione del contenuto della clausola, e quindi lasciando uno spazio di valutazione nella costruzione del meccanismo revisionale.
Questo assetto è stato poi sistematizzato dal D.Lgs. n. 36/2023 che, all’art. 60, ha reso strutturale l’obbligo di inserire clausole di revisione prezzi, mantenendo tuttavia distinta la logica dell’adeguamento automatico da quella della revisione del corrispettivo.
Il punto centrale, quindi, non è solo la presenza di strumenti diversi, ma il fatto che questi strumenti operano in momenti differenti del rapporto contrattuale e si caratterizzano per un diverso grado di discrezionalità.
Quando il Tribunale ha esaminato le due domande, ha impostato il ragionamento su un passaggio che oggi rappresenta il vero discrimine della materia, cioè la verifica della presenza o meno di un potere in capo alla pubblica amministrazione.
Con riferimento alla richiesta di adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, il Collegio ha ricondotto la disciplina a un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a parametri oggettivi e vincolanti, fondato sui prezzari aggiornati e privo di margini di valutazione sia in ordine al riconoscimento del diritto sia nella determinazione dell’importo.
In questa prospettiva, l’attività dell’amministrazione non si colloca sul piano dell’esercizio di un potere autoritativo, ma su quello dell’esecuzione del rapporto contrattuale, configurando una posizione di diritto soggettivo in capo all’appaltatore e determinando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Diverso è invece il ragionamento relativo alla domanda fondata sull’art. 29 del D.L. n. 4/2022, perché in questo caso la clausola revisionale non è predeterminata dalla legge nel suo contenuto, ma deve essere costruita dalla stazione appaltante, e proprio questa attività implica l’esercizio di un potere valutativo.
Da qui la riconduzione della controversia alla giurisdizione amministrativa, in quanto la posizione dell’operatore economico si configura come interesse legittimo alla corretta applicazione della disciplina pubblicistica della revisione prezzi.
Il passaggio più significativo della sentenza sta proprio nella distinzione tra questi due modelli, che nella pratica vengono spesso trattati come equivalenti ma che producono effetti completamente diversi.
Nel caso dell’adeguamento automatico, il meccanismo è già definito dalla legge e si traduce in un’operazione applicativa vincolata, che non richiede valutazioni da parte della stazione appaltante e si inserisce nella fase esecutiva del contratto, con una posizione giuridica che si colloca sul piano del diritto soggettivo.
Nel caso della revisione prezzi, invece, il punto di partenza è una clausola il cui contenuto è rimesso alla stazione appaltante, e proprio questa attività di definizione mantiene la questione nell’ambito dell’esercizio del potere amministrativo, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della tutela.
Non è quindi la qualificazione formale della domanda a determinare il giudice competente, ma la verifica della presenza o meno di un margine di discrezionalità.
La decisione non entra nel merito delle pretese dell’appaltatore, ma si arresta prima, perché distingue nettamente i due piani su cui si muove la vicenda.
Da un lato, la domanda relativa all’adeguamento automatico dei prezzi viene sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto riferita a un meccanismo vincolato che non implica esercizio di potere.
Dall’altro, la domanda relativa alla revisione prezzi resta nell’ambito della giurisdizione amministrativa ma viene dichiarata inammissibile, perché non è stata preceduta da una richiesta rivolta all’amministrazione né dall’impugnazione degli atti di gara che non prevedevano la clausola revisionale, risultando quindi proposta rispetto a poteri non ancora esercitati e in assenza degli strumenti processuali tipici.
È proprio su questo doppio passaggio che si gioca il senso della pronuncia, perché chiarisce che adeguamento automatico e revisione prezzi non sono solo strumenti diversi, ma appartengono a logiche giuridiche differenti, e che da questa distinzione dipendono il giudice competente, i tempi della tutela e, spesso, la possibilità stessa di far valere le proprie pretese.

