tratto da giustizia-amministrativa.it

Edilizia e urbanistica – Miniere e cave – Espropriazione – Non utilizzazione dei beni – Retrocessione – Disponibilità per la finalità estrattiva

E’ legittimo il diniego di retrocessione per mancata utilizzazione di un’area espropriata per l’apertura di una cava di estrazione, poiché la finalità pubblica si soddisfa, e con essa si realizza anche l’uso, allorché l’area sia tenuta a disposizione per le attività estrattive o strumentali, senza necessità non solo di materiale trasformazione, ma di concreto uso, sicché la mancata utilizzazione dei beni non può fondare alcuna retrocessione. (1).
In motivazione la sezione ha specificato che la finalità perseguita dall’ablazione è quella di costituire, per il beneficiario dell’espropriazione, un patrimonio immobiliare da utilizzare per l’attività estrattiva, la cui entità non è in dettaglio predeterminabile e dipende da peculiari circostanze di carattere produttivo non prevedibili esattamente. Tale esigenza si soddisfa allorché l’area sia tenuta a disposizione per realizzare gli interventi necessari per l’attività estrattiva, senza necessità non solo di materiale trasformazione, ma di concreto uso. In altri termini, non è lo sfruttamento che soddisfa l’interesse pubblico e, dunque, concretizza l’uso, ma la sola disponibilità per la finalità estrattiva.

(1) Conformi: in parte: Cons. Stato, sez. II, 9 dicembre 2019, n. 8387 in riferimento ad ablazione per destinazione a verde pubblico; 17 settembre 2019, n. 6209 in tema di espropriazione per la realizzazione della riforma fondiaria; sez. IV, 13 maggio 2019, n. 3066 in materia di aree naturalistiche; 2 gennaio 2019, n. 22 in relazione alla espropriazione per la realizzazione di un piano per insediamento produttivo.

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