Il compito principale del direttore dei lavori è garantire che un progetto si traduca in realtà senza errori. Ma cosa accade quando emergono difetti? La responsabilità ricade sempre su di lui? La risposta non è scontata. La Corte d’Appello di L’Aquila nella sentenza n. 311/2025 ha esplorato i confini della responsabilità del D.L., partendo da un caso emblematico che ha chiarito quando questo incarico professionale può essere esente da colpe, rivelando un principio giuridico fondamentale per architetti, ingegneri e appaltatori.
Una impresa di costruzioni accusava il tecnico controparte (progettista e direttore dei lavori) della discussione giudiziaria di inadempimento contrattuale per non aver adempiuto adeguatamente ai suoi obblighi professionali di direttore dei lavori, causando danni economici quantificati in € 134.144,76. Le contestazioni principali riguardavano i seguenti aspetti:
- innalzamento del piano di calpestio: la realizzazione del fabbricato in discussione aveva comportato un innalzamento del piano di calpestio di 1,20 metri, causando un aumento dell’altezza dell’edificio. Questo ha portato ad una riduzione della luce per l’edificio confinante, il cui proprietario ha presentato un esposto. La vicenda è stata risolta con un accordo stragiudiziale che ha comportato un esborso di circa € 41.000, oltre a € 11.000 per spese tecniche e legali;
- ritardi nei lavori e costi aggiuntivi: il direttore dei lavori è stato accusato di aver causato ritardi nella realizzazione del fabbricato e di aver provocato ulteriori spese, dettagliate nella documentazione introduttiva del giudizio.
Motivi a difesa del tecnico direttore dei lavori
Il tecnico ha contestato ogni responsabilità, sostenendo che:
- responsabilità dell’ingegnere strutturale: l’innalzamento del piano di calpestio non rientrava nelle sue competenze, ma in quelle dell’ingegnere nominato direttore dei lavori strutturali;
- prova liberatoria: il direttore dei lavori ha sostenuto che il contratto d’appalto prevedeva specifiche responsabilità per altre figure professionali e che le accuse mosse contro di lui non trovavano fondamento.
La decisione della Corte d’Appello di L’Aquila: il direttore dei lavori generale non è responsabile dei danni cagionati in merito a lavori affidati ad altro direttore dei lavori previsto dal contratto d’appalto
La Corte d’Appello, in premessa ricorda che: Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (cfr Cass Civ, Sez II, 18.10.2024 n. 27045).
Tuttavia i giudici hanno confermato la decisione del Tribunale di primo grado, rigettando le richieste dell’impresa di costruzioni appellante e ribadendo che:
- riparto delle responsabilità: la responsabilità per l’innalzamento del piano di calpestio ricadeva sull’ingegnere strutturale e non sul tecnico direttore dei lavori, poiché il contratto prevedeva una specifica figura per la direzione dei lavori strutturali;
- prova dell’inadempimento: la ditta non ha fornito prove sufficienti per dimostrare l’inadempimento contrattuale da parte del tecnico direttore dei lavori. Al contrario, quest’ultimo ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi contrattuali o che eventuali difetti non erano imputabili alla sua condotta;
- ritardi nei lavori: non è stata dimostrata una connessione diretta tra i ritardi nei lavori e l’operato del tecnico controparte.
Responsabilità limitata del direttore dei lavori coadiuvato da altro direttore dei lavori come da contratto d’appalto
La Corte ha evidenziato che la ditta appellante ha espressamente riconosciuto con la sottoscrizione la contemporanea esistenza di due distinte figure di direttore dei lavori (per la parte architettonica e strutturale), per cui la stessa Corte ha ribadito che: la giurisprudenza […] sulla persistenza della responsabilità e quindi del dovere generale di controllo in capo alla direzione dei lavori non può trovare applicazione nella fattispecie operando, al contrario, nel diverso caso in cui il direttore dei lavori si sia semplicemente avvalso di un altro professionista restando però fermo il suo ruolo di assoluto ed unico responsabile della direzione dei lavori;
Dunque, se il direttore dei lavori è responsabile solo per la vigilanza sulla conformità delle opere al progetto e alle regole tecniche, tuttavia, non risponde dei difetti derivanti dall’esecuzione materiale dei lavori se questi aspetti rientrano nelle competenze di altre figure professionali specificamente designate.
In definitiva, la sentenza chiarisce che il direttore dei lavori è responsabile quando omette di vigilare sulla conformità delle opere al progetto o non adotta misure per prevenire difetti costruttivi. Tuttavia, non può essere ritenuto responsabile se i difetti derivano da errori progettuali (quando non sia anche progettista) o da esecuzioni materiali affidate ad altri professionisti incaricati con ruoli specifici, come il direttore dei lavori strutturali o l’appaltatore stesso.
La richiesta di risarcimento dell’impresa non è, quindi, accolta.