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Sentenza del 9/05/2025 n. 142/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa

Responsabilità aggravata e autotutela

La responsabilità aggravata ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, un’azione o una resistenza contraddistinta da mala fede o da colpa grave della parte soccombente.
Essa va inquadrata nell’ambito della categoria delle sanzioni civili indirette, cioè di quelle misure afflittive patrimoniali, legislativamente tipizzate, che vengono irrogate dall’autorità giudiziaria, ma a diretto vantaggio di un soggetto privato.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa non ha ritenuto sussistenti i presupposti della responsabilità aggravata e pertanto si è limitata a condannare parte soccombente alle spese di lite.
Nel caso di specie, parte ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento; solo successivamente alla presentazione del ricorso l’Ufficio aveva disposto l’annullamento dell’atto di accertamento in applicazione dell’autotutela sostitutiva.  A fronte dell’annullamento in autotutela, parte ricorrente aveva chiesto la condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata oltre alla rifusione delle spese di lite senza fornire alcuna prova del danno o della mala fede/colpa grave dell’Ufficio.

Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF

 

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