Home25Settembre2025Requisiti di partecipazione: no all’interpretazione analogica Tratto da Luigifadda.it Indice Il divieto di estensione dei requisiti di partecipazione La stretta interpretazione dei requisiti di partecipazione L’equipollenza dei titoli di studio deve essere espressa Il divieto di estensione dei requisiti di partecipazione Nell’ambito delle procedure selettive, quali i concorsi o le gare per l’affidamento di contratti pubblici, la logica competitiva tra i candidati ed i concorrenti impone all’Amministrazione procedente il rispetto del principio di par condicio, che si traduce nell’applicazione di talune regole procedurali, tra le quali, in particolare, il divieto di estensione dei requisiti di partecipazione, in quanto presupposti di stretta interpretazione. Infatti, l’interpretazione analogica o sistematica, se applicata ai criteri individuati nel bando, può ingenerare incertezza tra gli interessati, pregiudicando quanti, pur volendo prendere parte alla procedura, abbiano desistito dall’intento attenendosi al significato letterale delle regole di partecipazione stabilite dall’Amministrazione procedente; inoltre, a potersi dolere sarebbero anche i concorrenti a pieno titolo legittimati a partecipare, non desiderando l’inclusione di ulteriori candidati nell’ambito della platea dei partecipanti al concorso. La stretta interpretazione dei requisiti di partecipazione La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito che i requisiti di partecipazione sono suscettibili soltanto di stretta interpretazione, statuendo che – qualora il bando richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un concorso pubblico – non è consentita la valutazione di un titolo di studio diverso, salvo che non ne sia stabilita l’equipollenza in virtù di una norma di legge (Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 1992, n. 251). Se, dunque, per costante giurisprudenza, l’istituto dell’equipollenza fra i titoli di studio posseduti, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ha carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di mera interpretazione analogica (Cons. Stato, VI, 8 febbraio 2016, n. 495; Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5886), non può ritenersi equipollente ad un titolo di studio mancante ed espressamente richiesto dal bando un titolo nominalmente differente (seppur appartenente al “vecchio ordinamento”), né è sufficiente a sopperire a tale mancanza la valutazione complessiva del percorso formativo seguito dal candidato. equipollenza titoli di studioDownload L’equipollenza dei titoli di studio deve essere espressa In tema di definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi pubblici, è stato precisato che, ferma la definizione del livello del titolo (laurea, diploma di scuola secondaria o altro titolo di studio) affidata alla legge o ad altra fonte normativa, l’Amministrazione che indice il concorso – in assenza di specifiche indicazioni di legge – è titolare di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo di studio, in relazione alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per il posto che, attraverso il concorso e la selezione dei soggetti più meritevoli, si intende ricoprire (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; TAR Campania – Napoli, Sez. III, n. 18205/2005; TAR Toscana – Firenze, Sez. II, 11 aprile 2012 n. 708 e n. 707). Tale individuazione discrezionale da parte dell’amministrazione viene ad essere necessariamente integrata dalla equipollenza ex lege (o comunque normativamente espressa) tra i vari titoli di studio, di modo che, laddove l’amministrazione individui un determinato tipo di laurea quale titolo necessario in relazione alla tipologia dei posti messi a concorso, costituiscono titoli di ammissione al medesimo concorso finalizzato alla copertura dei predetti posti anche tutte le lauree dichiarate equipollenti a quella prescelta dall’amministrazione in sede di redazione del bando. In sostanza, per un verso, il potere di individuazione della tipologia di laurea non è svincolato da ogni criterio (non potendo esso costituire una “area libera” dell’azione amministrativa), per altro verso, però, la valutazione e quindi la scelta operata dalla pubblica amministrazione costituiscono esercizio di potere discrezionale ampio, censurabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta illogicità. equipollenza e titoli di studioDownload La carenza di un requisito previsto per la partecipazione ad un concorso pubblico non può essere integrata o sostituita da titoli diversi rispetto a quelli richiesti e per i quali la legge non abbia espresso un chiaro ed univoco giudizio di equipollenza. L’esclusione, dunque, costituisce una conseguenza automatica della riscontrata carenza del requisito di partecipazione, che non implica una peculiare motivazione, costituendo mera attuazione di una regola di stretta interpretazione, interpretazione analogica requisiti partecipazioneDownload Share on Social Media facebook linkedin emailwhatsapptelegramFollow us on Social Media facebookluigifadda.it