Circolazione stradale – Patente di guida – Requisiti – Determinazioni della Commissione Medica Locale – Obbligo di adeguata motivazione.
Le determinazioni con cui la commissione medica locale (CML) accerti l’insussistenza dei requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida, impartisca prescrizioni o adattamenti ovvero ne disponga la riduzione della validità temporale, devono essere adeguatamente motivate. Tale obbligo motivazionale rinviene il proprio fondamento non soltanto nel principio della necessaria motivazione, di origine pretoria e poi trasfuso nell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, ma altresì nell’art. 331, comma 2, del 16 dicembre 1992, n. 495. (1).
Nel caso di specie, la Commissione Medica Locale aveva disposto la riduzione della validità temporale della patente di guida, senza esplicitare gli elementi preclusivi al rinnovo ordinario e malgrado i referti acquisiti al procedimento evidenziassero “in atto non abuso di sostanze alcoliche. In atto assenza di metaboliti urinari per stupefacenti. Non patologie psichiatriche in atto”. In motivazione, il Collegio ha stabilito che, laddove la Commissione avesse voluto eventualmente assumere una decisione «prudenziale» rispetto alla pregressa situazione della ricorrente sull’uso di sostanze psicotrope (cautela, peraltro, non esplicitata), avrebbe dovuto darne adeguatamente conto, sottolineando come l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi sia «diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione e, dall’altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale»; il difetto di motivazione, dunque, vanifica «l’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa, anch’essa intrinseca ai principi di buon andamento e d’imparzialità, esigenza che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall’autorità amministrativa. Il tutto in presenza di provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale, ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario» (Corte cost. sent. n. 310/2010).
(1) Conformi: T.a.r. Sicilia, Catania, sez. I, 4 febbraio 2026, n. 347; T.a.r. Lazio, sez. III quater, 14 novembre 2025, n. 20421; T.a.r. Lombardia, sez. I, 10 novembre 2025, n. 3627; 12 maggio 2025, n. 1629.

