Beni culturali – Reperto archeologico – Disciplina del premio di rinvenimento – Interpretazione evolutiva – Condotte conoscitive e segnaletiche – Rinvenimento su mercato estero digitale – Estensione
La disciplina dell’attribuzione del premio di rinvenimento di cui agli artt. 90-93 del d.lgs. n. 42/2004, quale misura di stimolo all’adempimento di doveri civici nell’ottica del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.), deve essere interpretata in chiave evolutiva, tenendo conto delle nuove modalità, digitali e indirette, con cui beni di rilevanza archeologica possono emergere all’attenzione pubblica. La nozione di “rinvenimento” deve pertanto intendersi riferita anche a condotte meramente conoscitive e segnaletiche, purché fondate su evidenze oggettive in grado di suscitare un intervento delle autorità e che consentano un effettivo recupero del bene (1).
Nel caso di specie, il presidente di un’associazione impegnata nella salvaguardia del patrimonio storico-archeologico, aveva notato sulla piattaforma eBay la presenza un reperto ceramico risalente al II secolo a.C., messo in vendita da una casa d’aste australiana, provvedendo ad informare tempestivamente il competente Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Grazie alla segnalazione, il bene veniva successivamente recuperato dalle autorità pubbliche e restituito al legittimo proprietario, individuato nella Soprintendenza di Enna. L’Assessorato per i beni culturali e dell’identità siciliana, competente nella Regione Siciliana, negava tuttavia al segnalante il riconoscimento del premio di rinvenimento, ritenendo insussistenti i presupposti di cui al d.lgs. n. 42/2004.
Beni culturali – Reperto archeologico – Rinvenimento informativo – Premio di rinvenimento – Entità
Nel caso di rinvenimento informativo (ossia, attraverso una segnalazione efficace), l’entità del premio di cui agli artt. 90-93 d.lgs. n. 42/2004 può essere parametrata all’effettiva incidenza causale della segnalazione rispetto al complessivo intervento di recupero, ascrivibile anche alla successiva attività delle autorità pubbliche. Tale criterio risponde all’esigenza di valorizzare la cooperazione civica senza, tuttavia, eccedere nella premialità, riservando il massimo premio ai casi in cui lo scopritore abbia adempiuto integralmente agli obblighi di legge e consegnato il bene fisicamente rinvenuto. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini