tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 02/01/2025 n. 5/5 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

Rendita catastale e impianti di produzione di energia elettrica

L’impianto fotovoltaico non architettonicamente integrato e installato sopra la copertura del capannone industriale deve considerarsi bene immobiliare ai sensi dell’art. 812 c.c. e, per conseguenza, sussiste un obbligo di accatastamento in capo al proprietario.
Lo ha affermato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in riforma della sentenza di prime cure, rispetto a un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni, insistendo sul legame funzionale e fisico che lo avvince all’edificio e, per il tramite di esso, sulla sua incorporabilità al suolo. Non rileverebbe, invece, l’astratta rimovibilità e installabilità altrove (in motivazione è stata richiamata C. Cass. 14 marzo 2024, n. 6840).
I primi giudici avevano annullato gli impugnati avvisi di accertamento IMU e TASI ritenendo che l’impianto di produzione di energia rinnovabile installato sopra il tetto e non architettonicamente integrato non avrebbe concorso a formare la rendita catastale dell’immobile, cosicché illegittima sarebbe parsa la pretesa dell’ente locale di pagamento delle relative imposte.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 02/01/2025 n. 5/5 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

 

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