Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 15 Settembre, 2025
Categoria 05.02.01 Composizione, competenze, durata in carica
 
 
Sintesi/Massima

Si ritiene che il regolamento debba individuare in forma analitica, trattandosi di deroga al carattere della seduta pubblica fissato dal legislatore, i casi di esclusione della pubblicità delle sedute.

Testo

(Parere n.15074 del 13.5.2025) Si fa riferimento alle note del …, con le quali una Prefettura ha comunicato che i consiglieri di minoranza del comune di … hanno rappresentato che il presidente del consiglio comunale ha secretato il primo punto all’ordine del giorno del consiglio, la cui seduta si è svolta il 7 aprile 2025. L’argomento secretato riguardava la …, concernente la questione della residenza del sindaco. Ad avviso degli esponenti sembra non sia stata rispettata la procedura prevista dall’articolo 33 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Al riguardo, si osserva che l’articolo 20, comma 1, dello statuto dispone che “… il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale, cui compete, altresì, sentiti il Sindaco, di norma la Conferenza dei capigruppo e i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti, stabilire l’ordine del giorno …”. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale prevede all’articolo 33, rubricato “Riunioni del Consiglio”, che le riunioni dell’organo consiliare sono pubbliche, ma quando per l’oggetto della discussione è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta su richiesta motivata del presidente, del sindaco o di un consigliere ed alla seduta segreta partecipano esclusivamente il presidente ed i consiglieri, il segretario generale e il vice segretario generale. La questione in esame riguarda …. In merito a tale situazione, discussa in consiglio in forma segreta, i predetti consiglieri hanno rilevato che: – non esiste una richiesta motivata del presidente, del sindaco e di un consigliere; – il consiglio comunale non ha deliberato alcun atto con cui viene deciso di procedere ad una seduta segreta, come prescrive l’articolo 33 del regolamento sopra citato; – la decisione di trattare la domanda di attualità … in seduta segreta discussa nell’ambito della Conferenza dei capigruppo, tenutasi il 31 marzo 2025, come si evince dalla risposta fornita dal presidente del consiglio alla Prefettura sulla questione in esame, non sarebbe sufficiente a giustificare la determinazione adottata dal presidente. In merito, si osserva che è il consiglio che può deliberare di riunirsi in seduta segreta, qualora vi sia una richiesta motivata formulata da uno dei soggetti indicati dall’articolo 33 del citato regolamento e non la Conferenza dei capigruppo. Dalla nota integrativa, datata 10 aprile 2025, a firma dei consiglieri di opposizione si evince che la richiesta della seduta da svolgere in forma segreta, limitatamente all’argomento riguardante …, sia stata personalmente proposta dal sindaco al presidente del consiglio, al fine di tutelare il diritto di riservatezza dei propri familiari. Il presidente del consiglio avrebbe, quindi, assunto la decisione di tenere il consiglio comunale in forma segreta. Sul punto, si rileva che l’art.38, comma 7, del d.lgs. n.267/2000 stabilisce che le seduta del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che deve dettare delle disposizioni a tali fini. Si fissa un principio generale di pubblicità delle sedute consiliari, nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, che può essere derogato dai regolamenti comunali qualora vi siano motivi eccezionali connessi ad esempio all’ordine pubblico o a questioni da esaminare concernenti singole persone e vi sia al contempo un’effettiva esigenza di riservatezza. Quanto alle deliberazioni concernenti persone, diverse pronunce giurisprudenziali hanno chiarito che deve svolgersi in forma riservata la seduta in cui il consiglio è tenuto a fare apprezzamenti o ad esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità morali, intellettuali, economiche e sugli atti di una persona. Al contrario, quando è posto all’ordine del giorno un oggetto concernente una persona, ma su di esso non si apre alcun dibattito, oppure il provvedimento non è fondato su una attività discrezionale, ma vincolata, cioè su meri accertamenti di un fatto e limitantesi a constatare l’esistenza di un dato obiettivo, non dovrebbe essere necessaria la seduta segreta. Peraltro, le finalità di riservatezza che avrebbero reso necessario lo svolgimento della seduta consiliare in forma secretata sono state superate in quanto lo stesso sindaco ha rilasciato dichiarazioni alla stampa in merito all’argomento secretato, di fatto vanificando il carattere di “riservatezza” inizialmente conferito all’argomento in questione, come osservato dalla Prefettura. Si ritiene, pertanto, che il regolamento debba individuare in forma analitica, trattandosi di deroga al carattere della seduta pubblica fissato dal legislatore, i casi di esclusione della pubblicità delle sedute. Si evidenzia, altresì, che il giudice amministrativo ha precisato che la possibilità eccezionale di derogare alla seduta pubblica è rimessa alla valutazione discrezionale del consiglio, che deve adeguatamente motivare le ragioni del carattere riservato della seduta (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza del 14 maggio 2005, n.464).

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