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Ordinanza del 15/10/2024 n. 26743 – Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 5

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Testo

Intitolazione:

Registro – Prescrizione – Decadenza

Massima:

L’attività di determinazione dell’imposta nella sua concreta, complessiva, misura rientra nella fase amministrativa di accertamento e non di riscossione, come tale sottoposta al termine decadenziale di cui all’art. 76, comma 2, lett. b), del DPR 26 aprile 1986 n. 131. La necessità di un ulteriore accertamento si pone in tutti i casi in cui il giudice abbia accolto solo parzialmente il ricorso avverso l’atto impositivo senza, tuttavia, provvedere a determinare l’imposta dovuta, ma limitandosi a definire i criteri della corretta liquidazione, demandando quest’ultima operazione all’Ufficio. Nei casi in cui, per contro, dopo la sentenza non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta, per avere la sentenza rigettato interamente il ricorso avverso l’atto impositivo o per avere, in caso di accoglimento parziale di detto ricorso, provveduto essa stessa a tale determinazione, il credito erariale potrà essere riscosso nell’ammontare risultante dalla sentenza senza alcun termine di decadenza, ma solo nel rispetto del termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’art. 78 del DPR n. 131/1986.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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