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Unione europea – Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri – Aiuto di Stato illegale – Recupero da parte dell’autorità nazionale – Obbligo
In presenza di un aiuto di stato illegale (nella specie, non autorizzato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e non conforme alle condizioni stabilite dal regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) l’autorità nazionale è tenuta a procedere al recupero anche di propria iniziativa e senza necessità che intervenga un ordine di recupero della Commissione europea. (1).
Nel corso del giudizio di primo grado era stato proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE che si è pronunciata con sentenza della sez. IX, 7 aprile 2022, cause riunite C-102/21 e C-103/21 formulando il seguente principio di diritto: «L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che non spetta alla commissione europea richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
 

Unione europea – Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri – Aiuto di Stato illegale – Recupero da parte dell’autorità nazionale – Termine per provvedere

I provvedimenti diretti al recupero di aiuti di stato illegalmente concessi hanno natura vincolata in quanto diretti a ripristinare il diritto dell’Unione europea, pertanto ad essi non si applica l’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nella specie, con riguardo al termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio), norma che riguarda i provvedimenti discrezionali che intervengono in autotutela per garantire la certezza del diritto interno e la tutela dell’affidamento del privato. (2).
 

Unione europea – Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri  – Aiuto di Stato illegale  – Recupero da parte dell’autorità nazionale  – Obbligo di notifica alla commissione europea  – Esclusione
 Qualora l’autorità nazionale si avveda di aver erogato un aiuto di stato illegale è tenuta a recuperarlo al fine di rimuovere il contrasto con il diritto euro-unitario, senza dover provvedere alla notifica alla Commissione europea. (3).
In motivazione la sezione ha riportato il contenuto dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE e l’art. 2 del regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio, del 13 luglio 2015 secondo cui qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla commissione dallo Stato membro interessato, trattandosi di un onere che incombe sulle autorità nazionali che intendano istituire un nuovo regime di aiuti.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2025, n. 1806; Corte di giustizia UE, sez. IX, 7 aprile 2022, cause riunite C-102/21 e C-103/21; grande sezione, 5 marzo 2019, C-349/17.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2025, n. 1806; sez. IV, 26 novembre 2024, n. 9492.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini

Consiglio di Stato, sezione VI, 1 aprile 2025, n. 2738 – Pres. Volpe, Est. Vitale

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