SENTENZA DEL 22/02/2024 N. 143/3 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA
Recupero del credito d’imposta inesistente e non spettante
In tema di credito d’imposta, per l’emissione del relativo atto di recupero si applica il maggior termine di otto anni, previsto dall’art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, esclusivamente quando il credito sia dichiarato inesistente. Si applica, invece, il termine ordinario di 4 anni per l’azione di recupero dei crediti dichiarati “non spettanti”. Alla luce di tali considerazioni, derivate dalla sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione n. 34419/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria ha accolto l’appello del contribuente. Nel caso di specie, infatti, i giudici liguri hanno ritenuto non dimostrata l’inesistenza del credito d’imposta in base alla sola circostanza che lo stesso non fosse indicato nel quadro RU.