tratto da biblus.acca.it

Una recinzione di modeste dimensioni richiede sempre un permesso di costruire? La sentenza del TAR Campania spiega se e quando la SCIA è sufficiente-

La giurisprudenza amministrativa si confronta spesso con la distinzione tra opere edilizie soggette a permesso di costruire e interventi ricadenti nell’edilizia libera o nella SCIA. Una recente sentenza del Tar Campania n. 7388/2025 affronta proprio questo tema, riguardando la contestazione di una recinzione realizzata dai proprietari di un fondo. La pronuncia chiarisce le condizioni in cui un’opera di recinzione può essere considerata legittima anche in assenza di un permesso di costruire, evidenziando l’importanza della valutazione dell’impatto reale sul territorio.

Il caso

I ricorrenti, proprietari di un immobile, hanno impugnato le ordinanze comunali con le quali è stata disposta la demolizione della recinzione realizzata sul proprio fondo e il conseguente ripristino dello stato originario dei luoghi, in quanto l’amministrazione aveva ritenuto che l’intervento fosse stato eseguito in assenza di valido titolo edilizio.

Nel ricorso, gli interessati hanno denunciato la illegittimità dei provvedimenti impugnati, deducendo la violazione di legge (artt. 27, 31 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e artt. 19 e 21 della L. n. 241/1990) e la carenza istruttoria. Secondo la loro prospettazione, il Comune aveva ignorato il fatto che per la recinzione contestata era stata regolarmente presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con la quale i ricorrenti avevano comunicato l’esecuzione dei lavori. Poiché l’amministrazione non era intervenuta nel termine previsto per esercitare il potere inibitorio, la SCIA doveva ritenersi idoneo titolo abilitativo.

Gli stessi hanno inoltre eccepito la mancata comunicazione di avvio del procedimento (in violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990) e la carenza di motivazione delle ordinanze, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare, in via alternativa, soluzioni meno afflittive, considerata la modesta entità dell’intervento.

Il Comune, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo che la recinzione fosse stata realizzata senza un titolo edilizio valido e che la SCIA presentata non fosse riferibile all’opera in contestazione.

Quale titolo edilizio è necessario per una recinzione?

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Elemento decisivo, ai fini del giudizio, è quanto sostenuto dai ricorrenti e comprovato dalla documentazione prodotta, ossia che per la realizzazione della recinzione oggetto di contestazione era stata regolarmente presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo sportello unico per l’edilizia, in data anteriore all’adozione delle ordinanze comunali.

Il Comune, nella propria difesa, ha sostenuto che la SCIA presentata dai ricorrenti faceva solo un generico riferimento a lavori di manutenzione straordinaria, senza specificare la costruzione della recinzione, e che quindi il titolo non potesse ritenersi riferibile all’intervento contestato. Inoltre, secondo l’amministrazione, trattandosi di un lotto non edificato, la recinzione avrebbe richiesto un permesso di costruire.

Tuttavia, il Collegio ha osservato che la documentazione allegata alla SCIA — in particolare la relazione tecnica — indicava chiaramente come oggetto dell’intervento la realizzazione di una recinzione del lotto, qualificata come ristrutturazione edilizia leggera. Il Tribunale ha escluso che la recinzione rientrasse tra le “nuove costruzioni” soggette a permesso di costruire.
Si trattava, infatti, di un’opera di modeste dimensioni e limitato impatto visivo, descritta come una recinzione in blocchetti di materiale leggero, alta circa 2,5 metri, disposta su due lati di un fondo agricolo già parzialmente delimitato. Sul lato opposto erano presenti due cancelli carrabili e un tratto con materiale stabilizzato.

Per consolidata giurisprudenza, le opere di recinzione che per dimensioni, materiali e modalità di installazione non siano idonee a determinare una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, non necessitano di permesso di costruire, essendo assoggettate – in base all’impatto dell’intervento – al regime dell’edilizia libera: l’apposizione di cancelli e recinzioni, funzionali alla delimitazione della proprietà se, come nello specifico, di modeste dimensioni (la recinzione misura mt 3,30, uno dei due cancelli è visivamente lungo circa un terzo della detta recinzione e l’altro ha una lunghezza di mt 3,80) si inquadra tra gli interventi di finitura di spazi esterni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-ter), del D.P.R. 30 giugno 2001, n. 380, applicabile ratione temporis, per cui rientra fra le ipotesi di edilizia libera (Cons. Stato, Sez.VI, 2/1/2020, n. 34 si vedano anche Cons. Stato, Sez. VI, 29/11/2019, n. 8178; 4/1/2016, n.10; Sez. IV, 15/12/2017, n. 5908 e 14/6/2018, n. 3661; Sez. II, 12/10/2020, n. 6048, secondo cui costituisce jus receptum il principio in base al quale non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell’intervento, non derivi un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale” cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24/02/2022, n. 1306), ovvero al regime della S.C.I.A. (“In assenza di precise indicazioni ritraibili dal Testo Unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere considerate in base all’astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della DIA (oggi SCIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre necessitano del permesso di costruire ove detta soglia risulta superata in ragione dell’importanza dimensionale degli interventi posti in essere.” T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 15/04/2019, n.2122 e cfr. sul tema ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 17/10/2023, n.9022; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13/10/2023, n.3023 T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 20/06/2023, n.1481)”. (cosi da ultimo Tar Campania, sez. II, 26 marzo 2025, n. 2575)

Pertanto, richiamando la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e dei TAR, il Collegio ha ribadito che:

  • le recinzioni di dimensioni contenute, realizzate con materiali non idonei a determinare una trasformazione urbanistica del territorio, non necessitano di permesso di costruire, rientrando nel regime dell’edilizia libera o, al più, della SCIA;
  • l’obbligo del permesso di costruire sussiste solo quando l’intervento comporta una modifica significativa e permanente dell’assetto urbanistico-edilizio dell’area.

La motivazione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati — ossia l’asserita assenza di un titolo edilizio — risulta carente sotto il profilo istruttorio, poiché l’amministrazione non ha tenuto conto della SCIA regolarmente presentata dai ricorrenti nel 2022 per la realizzazione della recinzione.

Da ciò consegue che devono essere accolti i motivi di ricorso con cui i ricorrenti hanno denunciato la violazione di legge (artt. 27, 31 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001, nonché artt. 19 e 21 della L. n. 241/1990) e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’amministrazione ha omesso di considerare che, a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, si era già formato un valido titolo abilitativo ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001.

Il ricorso, pertanto, risulta fondato e deve essere accolto.

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