di Nicola Niglio
La recente sentenza del 10 febbraio 2025 n. 1087 del Tar Campania – Napoli, Sez. I – affronta la vexata quaestio delle quote rosa nelle giunte municipali ed in particolare sulla necessità di provare la impossibilità di assicurare, nella composizione della giunta, la presenza dei due generi
La suindicata sentenza del medesimo Tar Campania ha dichiarato illegittimo il decreto con il quale il Sindaco ha nominato la Giunta comunale composta di soli uomini, ove il capo dell’Amministrazione comunale non abbia dato validamente prova di quale attività istruttoria abbia posto concretamente in essere al fine di acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone appartenenti al genere femminile.
In tal caso, non è stata evidentemente rispettata la quota di genere prevista dalla legge, e, in particolare, dall’art. 46, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale statuisce che, in attuazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini, il Sindaco deve garantire la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta (tanto più per il fatto che, nella specie, lo Statuto comunale prevede la possibilità di nomina di un assessore “esterno”).