Tratto da: Ministero Interno
(Prot. n.31463 del 20.10.2025) È pervenuta a quest’Ufficio la nota con la quale il sindaco del comune di … ha chiesto se un consigliere comunale, al termine della seduta consiliare, possa pubblicare, mediante canali social personali, delle proposte di deliberazione acquisite, in virtù della propria qualifica, nei giorni precedenti alla seduta atteso che tali documenti possono essere soggetti a modifiche in corso di verbalizzazione del segretario comunale. Ha, pertanto, chiesto se possa essere introdotta una norma regolamentare che vieti espressamente, sino all’avvenuta pubblicazione, la diffusione degli atti relativi alla fase istruttoria delle deliberazioni, qualora acquisite dai consiglieri. In via generale, si premette che il decreto legislativo n.33/2013, nel promuovere la trasparenza amministrativa e l’accesso ai documenti pubblici, all’art.7 prevede per le amministrazioni pubbliche che i documenti, informazioni e dati siano pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art.68 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Il citato articolo 7 fa espresso rinvio al Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n.82/2005), il quale nel Capo V rubricato “Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi”, prevede all’art.50 che “I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico”. Inoltre, ai sensi dell’art.7 del d.lgs. n.33/2013 i dati pubblici sono “riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità”. Tanto premesso, si osserva che il quesito riguarda l’inserimento, da parte di un consigliere, sui canali social personali di proposte di deliberazioni, atti quindi che devono essere ancora approvati e pubblicati. A tal proposito, si osserva che le delibere del consiglio e della giunta municipale sono pubblicate ufficialmente sull’albo on line ai sensi dell’art.124, comma 1, del TUOEL; con la pubblicazione, le stesse diventano accessibili a tutti. In merito, il T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, con la pronuncia 5 aprile 2012, n.269, ha statuito che «Nell’istituzione dell’Albo Pretorio si concretizza … quella più lata e risalente funzione partecipativa che è insita nella pubblicità degli atti … Essa risponde ad una delle più antiche forme di diffusione e conoscenza legale degli atti rivolti alla collettività, che, traendo le origini dalle istituzioni romane, ha trovato ininterrotta disciplina, nell’ordinamento nazionale, sin dall’articolo 62 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, poi confluito con varie modifiche di regime nell’odierno art.124 del d.lgs. n.267/2000 e che ha ricevuto nuovo vigore dall’evoluzione della tecnologia che ne ha consentito una importante riedizione ed attualizzazione nella nuova veste dell’Albo Pretorio informatico (art.32, L. nr.69/2009)”. L’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni, rubricato “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”, ha previsto al comma 1 che “… gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati …”. Dal quadro normativo sopra riportato si evince che le deliberazioni diventano accessibili a tutti con la pubblicazione sull’albo pretorio on line; pertanto, le proposte di deliberazione, che nel corso della seduta consiliare possono anche non essere approvate, non possono essere diffuse, ancor più da un consigliere che, ai sensi dell’art.43 del TUOEL, è tenuto “al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

