Tratto da: Ministero Interno
Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale. Lo stesso articolo 241, al comma 7, demanda all’ente locale la definizione del compenso, prevedendo che “l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”
Segretario Generale della Provincia di XXX si rappresenta quanto segue per quanto di competenza di questa Direzione centrale. Dai documenti allegati alla richiesta di parere si trae che nella delibera dell’ente in parola relativa alla nomina del collegio dei revisori dei conti è stato indicato solo il compenso previsto dalla tabella A del decreto ministeriale 21 dicembre 2018 mentre nulla è previsto quanto alle maggiorazioni di cui alle tabelle B e C. Quanto sopra premesso, occorre evidenziare come il decreto ministeriale citato preveda il limite “massimo” del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell’organo di revisione. Tale limite massimo è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti, alla misura indicata nella tabella A (articolo 1). All’importo che ne risulta, sono applicabili le maggiorazioni previste dallo stesso articolo 1, comma 1, alla lettera a (sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B di cui al medesimo decreto), e b (sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C del decreto), con la previsione che le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro (articolo 1, comma 2). Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, articolo 1, possiedono carattere eventuale, nel senso che sono applicabili solo al ricorrere delle condizioni previste. Anche tali maggiorazioni, in ogni caso, sono stabilite nella misura “massima”. La previsione del decreto si pone in corrispondenza con quanto disposto dall’articolo 241, comma 1, del d.lgs.18 agosto 2000 n.267 (“con decreto del Ministro dell’interno…vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori…Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale”). Lo stesso articolo 241, al comma 7, demanda all’ente locale la definizione del compenso, prevedendo che “l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”. Dal combinato delle disposizioni sopra richiamate risulta che all’ente locale è rimessa la definizione nel quantum ma non nell’an debeatur. Con specifico riguardo alle maggiorazioni alle quali la richiesta di parere è riferita, ciò significa che con la delibera di nomina l’ente dovrà rendere atto, in primis, della ricorrenza o meno delle condizioni previste dal decreto ministeriale per le stesse maggiorazioni, ovvero se la spesa corrente annuale pro-capite, come desumibile dall’ultimo bilancio approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B dello stesso decreto, nonché se la spesa per investimenti annuale pro-capite, come desumibile anch’essa dall’ultimo bilancio approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C del decreto. L’ente dovrà procedere, quindi, nel caso di ricorrenza di una o entrambe le condizioni, con apprezzamento discrezionale congruamente motivato, del quale si dovrà rendere conto nel corpo della deliberazione, alla quantificazione delle maggiorazioni, comunque contenute entro i limiti massimi previsti dal decreto. Tale verifica, tuttavia, nella deliberazione di nomina, risulta assente. Trattandosi di un profilo essenziale della stessa deliberazione, si deve ritenere che la carenza possa essere recuperata da parte dell’ente al momento attuale mediante una specifica deliberazione. Secondo i termini di cui sopra è il parere di questo Ministero, rammentando al riguardo che il sopra richiamato articolo 241, comma 7, del d.lgs.267 del 2000 rimette alla discrezionalità e alla responsabilità dell’ente locale la determinazione del compenso dei revisori.