tratto da biblus.acca.it

Cosa costituisce un segreto tecnico o commerciale che possa giustificare l’oscuramento dell’offerta? A chiarirlo è la sentenza del Consiglio di Stato 8231/2025. E ancora, quali prove concrete devono essere fornite alla stazione appaltante per giustificare una deroga al principio di trasparenza introdotto dal Codice dei contratti pubblici? E in che misura il know-how aziendale può essere difeso dall’accesso, in particolare da quello garantito ai primi cinque classificati?

Tutela del Know-How

L’art. 36, comma 2, limita l’accesso reciproco alle offerte ai soli operatori classificati nei primi 5 posti, subordinandolo alla valutazione della SA in merito a eventuali richieste di riservatezza.

La vicenda giudiziaria ha avuto origine dal caso di un concorrente, classificato al quinto posto, che aveva richiesto l’oscuramento di gran parte della propria offerta tecnica, asserendo la presenza di segreti tecnici e commerciali. La SA aveva ritenuto la motivazione generica e insufficiente, invitando l’operatore a fornire chiarimenti e prove, ma l’invito era rimasto senza riscontro. Di conseguenza, la SA ha reso l’offerta integralmente disponibile (eccetto alcuni allegati), ritenendo non comprovata la sussistenza del segreto.

L’eccezione della riservatezza

Il Consiglio di Stato ha ribadito che la riservatezza rappresenta un’eccezione alla regola generale della trasparenza. Un’informazione è considerata segreta solo se:

  • ha un valore economico in quanto non è generalmente nota;
  • è protetta in modo ragionevole con misure di salvaguardia adottate dal titolare;
  • offre un concreto vantaggio competitivo che la divulgazione comprometterebbe.

Tali elementi devono essere esplicitati dall’operatore economico. Il Collegio ha sottolineato che la Stazione Appaltante non può in alcun modo supplire alle carenze motivazionali, poiché ciò si tradurrebbe in un’inammissibile inversione dell’onere probatorio.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha respinto l’interpretazione espansiva proposta dal TAR. La nozione di segreto non può essere ampliata per il solo fatto che il settore economico sia innovativo o digitalizzato; la tutela del know-how, pur importante, non può creare zone franche rispetto all’obbligo di trasparenza del Codice.

Nel caso specifico, l’operatore si era limitato a sottolineare i titoli dei paragrafi dell’offerta, senza circostanziare i contenuti effettivamente riservati, senza dimostrare:

  • quali specifiche informazioni fossero segrete;
  • la ragione del loro valore economico;
  • le misure di protezione concretamente adottate;
  • il pregiudizio specifico derivante dalla divulgazione.

In assenza di questi elementi, la richiesta di oscuramento non poteva essere accolta.

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