La decisione del TAR Puglia del 9 dicembre 2025, n. 1585, offre un orientamento particolarmente rilevante sul tema della verifica dei requisiti generali e, in particolare, sul rapporto tra Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e meccanismi di esclusione automatica previsti dal D.lgs. 36/2023.
La sentenza chiarisce in quali circostanze un DURC negativo – anche se non ancora recepito o visibile nel FVOE – imponga l’esclusione immediata dell’operatore economico ai sensi dell’art. 94 e comporti l’escussione della garanzia provvisoria.
L’esito del giudizio contribuisce a definire con precisione il perimetro entro cui la stazione appaltante può (e deve) muoversi nella fase di verifica.
Il contesto della controversia
La vicenda trae origine da una procedura aperta svolta da un Comune, che aveva disposto la verifica dei requisiti in modalità “inversione procedimentale” ai sensi dell’art. 107 del Codice. Durante tali verifiche è emerso un DURC negativo, rilasciato mesi prima su impulso di un’altra amministrazione, che attestava irregolarità contributive gravi e definitivamente accertate a carico dell’operatore economico provvisoriamente individuato come aggiudicatario.
Tale irregolarità non risultava ancora registrata nel FVOE. L’impresa aveva inoltre attivato un piano di rateizzazione dopo l’emissione del DURC, sostenendo che la sopravvenuta regolarizzazione avrebbe dovuto neutralizzare l’effetto preclusivo. La stazione appaltante ha ritenuto non sanabile la violazione e ha disposto l’esclusione, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria. Il TAR ha confermato integralmente tale impostazione.
FVOE, banche dati e poteri dell’amministrazione: cosa prevale
La pronuncia chiarisce il ruolo del FVOE nella verifica dei requisiti: il fascicolo digitale costituisce lo strumento ordinario di consultazione, ma non rappresenta un sistema chiuso né limitativo dei poteri istruttori dell’amministrazione. In altri termini, la stazione appaltante conserva il potere-dovere di utilizzare qualsiasi fonte informativa attendibile, anche esterna al FVOE, per verificare l’assenza delle cause di esclusione automatica. Il TAR richiama l’art. 99, comma 1, del D.lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di verifica anche mediante interoperabilità con banche dati esterne e ribadisce un principio già affermato dall’Adunanza Plenaria: la regolarità dei requisiti non dipende dalla piattaforma che li rappresenta, ma dalla loro sussistenza effettiva.
Ne deriva che un DURC negativo esistente in altra procedura e riferibile allo stesso periodo deve essere considerato, anche se il FVOE non risulta ancora aggiornato. Sarebbe contrario al principio di buon andamento – osserva il TAR – richiedere all’amministrazione di ignorare irregolarità note agli enti previdenziali solo perché non ancora sincronizzate nel fascicolo digitale.
L’applicazione dell’art. 94: esclusione automatica e tempistica della regolarizzazione
La sentenza dedica ampio spazio alla ricostruzione dell’art. 94, comma 6, che considera causa di esclusione automatica la presenza di violazioni gravi e definitivamente accertate in materia contributiva, fatte salve le ipotesi di regolarizzazione perfezionata prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Nel caso esaminato:
- la violazione era grave e definitivamente accertata;
- il DURC negativo era antecedente alla presentazione dell’offerta;
- la regolarizzazione tramite rateizzazione era successiva e, quindi, irrilevante.
Il TAR evidenzia che la norma richiede una regolarizzazione “anticipata”, in quanto la regolarità contributiva deve esistere al momento della presentazione della domanda. Non è possibile considerarla come requisito in itinere o sanabile successivamente mediante interventi tardivi dell’operatore economico.
Il Collegio aggiunge che l’OE avrebbe dovuto rappresentare esplicitamente alla stazione appaltante la propria posizione contributiva irrisolta, in virtù dell’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 94, comma 14.
Il ruolo del FVOE nella digitalizzazione delle gare: valore, limiti e rischi
L’aspetto più innovativo della sentenza riguarda la lettura integrata tra digitalizzazione delle procedure e istruttoria amministrativa.
Il FVOE assicura semplificazione, velocità e uniformità delle verifiche, ma non sostituisce il controllo sostanziale della stazione appaltante. Secondo il TAR:
- la piattaforma non può trasformarsi in una barriera che impedisca all’amministrazione di considerare documenti esterni;
- la tutela dell’interesse pubblico prevale su eventuali ritardi informatici di aggiornamento;
- il controllo della regolarità contributiva non può essere affidato esclusivamente all’allineamento dei sistemi digitali.
In assenza di tali chiarimenti giurisprudenziali, le amministrazioni rischierebbero di ammettere operatori privi dei requisiti per ragioni meramente tecniche, contravvenendo allo stesso impianto del Codice.
L’escussione della garanzia provvisoria: ratio e presupposti
Una volta adottata la proposta di aggiudicazione, l’impossibilità di stipulare il contratto imputabile all’operatore comporta automaticamente l’escussione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 106, comma 6. Il TAR ribadisce che la garanzia provvisoria non ha finalità sanzionatoria, ma preventiva: tutela la stazione appaltante da danni economici e ritardi derivanti dall’emersione tardiva di requisiti mancanti. Pertanto, non è necessario verificare l’elemento soggettivo dell’impresa. È sufficiente l’oggettiva non corrispondenza tra i requisiti dichiarati e la situazione reale.

