tratto da biblus.acca.it

Il reato di costruzione abusiva costituisce una delle principali fattispecie penalmente rilevanti in materia urbanistica e di sicurezza antisismica. Determinare il momento in cui il reato cessa è fondamentale per calcolare la prescrizione e valutare eventuali benefici penali. La Corte di Cassazione n. 37512/2025 ha fornito chiarimenti definitivi, precisando come il reato si prolunghi fino alla completa ultimazione dell’opera o alla sospensione definitiva dei lavori, indipendentemente dal semplice uso dell’immobile.

Il caso

Gli imputati erano stati condannati per abusi edilizi e violazioni della normativa antisismica, in relazione a opere realizzate senza permesso di costruire, in zona sismica, e senza rispettare gli obblighi di denuncia dei lavori e dei progetti. La vicenda riguardava:

  • opere edilizie non ultimate: le costruzioni erano costituite da blocchi e travi metalliche, mancavano finiture interne ed esterne essenziali e non era stata attestata l’agibilità;
  • sopralluogo dell’autorità: l’accertamento del 7 luglio 2018 rilevò che i lavori erano in corso e non ultimati, confermando la persistenza del reato;
  • iter giudiziario: in primo grado, il Tribunale aveva dichiarato la responsabilità degli imputati per violazioni degli artt. 44, 64, 65, 71, 72, 93 e 94 del d.P.R. 380/2001, con condanna e sospensione condizionale della pena. La Corte d’appello di Catania aveva rideterminato la pena senza alterare la responsabilità, confermando il reato permanente.

Gli imputati impugnavano la sentenza d’appello per cinque motivi principali:

  • prescrizione dei reati: sostenevano che, a seguito della sospensione della prescrizione, il termine fosse già maturato e che il reato non potesse essere perseguito;
  • errata qualificazione delle opere: contestavano che le strutture metalliche non configurassero i reati previsti dagli artt. 64 e 65 del T.U. edilizia, poiché non realizzate in cemento armato;
  • negata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: ritenevano che la Corte d’appello non avesse considerato elementi favorevoli, come la presunta edificabilità del terreno e la richiesta pendente di permesso di costruire;
  • diniego delle attenuanti generiche: lamentavano che la Corte non avesse considerato la condotta collaborativa degli imputati e la convinzione di agire legalmente;
  • violazione del divieto di reformatio in peius: sostenevano che la rideterminazione dell’ammenda avesse comportato la revoca implicita della sospensione condizionale già concessa in primo grado.

Quando si considera cessato il reato di costruzione abusiva e da quale momento decorre la prescrizione?

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso relativo alla prescrizione del reato di costruzione abusiva, confermando che al momento della decisione impugnata il termine prescrizionale massimo non era ancora maturato. È stato sottolineato che, al momento dell’accertamento del reato durante il sopralluogo del 7 luglio 2018, l’opera non era completata, come confermato dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo processuale. Il reato di costruzione abusiva, infatti, ha natura permanente e la sua consumazione si prolunga per tutto il tempo in cui continua l’attività edilizia illecita, cessando solo con la sospensione definitiva dei lavori, sia essa imposta dall’autorità o volontaria, oppure con l’ultimazione completa dell’opera, comprensiva di tutte le finiture interne ed esterne necessarie per la funzionalità e l’agibilità. Analogamente, i reati derivanti dalla violazione della normativa antisismica perdurano fino alla presentazione dei progetti e delle denunce obbligatorie o fino al completamento dei lavori. La Corte ha inoltre ricordato che il termine di prescrizione decorre solo dal momento della cessazione della condotta antigiuridica, considerando anche le sospensioni del procedimento introdotte dalla normativa vigente, come quelle dovute alla legge 103/2017, successive modifiche legislative e periodi di sospensione del giudizio per cause eccezionali (ad esempio, rinvii per legittimo impedimento o sospensioni dovute al COVID-19). Applicando tali principi ai fatti in esame, la consumazione del reato si è protratta fino al completamento dell’opera o fino alla sospensione definitiva dei lavori, con conseguente decorrenza della prescrizione solo a partire da quel momento, assicurando così che il reato non risultasse estinto prematuramente.

In quali situazioni le norme penali degli articoli 64 e 65 del d.P.R. n. 380/2001 si applicano alle opere portanti in metallo?

Il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione. È stato chiarito che l’applicazione degli artt. 64 e 65 del d.P.R. n. 380/2001 non si limita esclusivamente alle opere che combinano contemporaneamente cemento armato e struttura metallica; la normativa riguarda anche le costruzioni costituite unicamente da struttura metallica. Ciò si giustifica con la potenziale pericolosità dei materiali impiegati e con la necessità di adottare specifiche precauzioni in fase di costruzione, soprattutto in zona sismica. La giurisprudenza consolidata ha precisato che le disposizioni penali si applicano sia alle opere in cemento armato sia a quelle in sola struttura metallica, a condizione che la statica dell’opera sia garantita da elementi portanti in acciaio o altri metalli. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto sufficiente il riferimento alla struttura metallica dell’opera, costituita da travi in ferro, per considerare integrati i reati contestati, anche in assenza di cemento armato.

Gli articoli 64 e 65 del d.P.R. n. 380/2001 si riferiscono alle violazioni penali in materia edilizia e antisismica, disciplinando la realizzazione di opere strutturali in assenza di progetto esecutivo o direzione tecnica e l’esecuzione di lavori in zone sismiche senza rispettare le norme di sicurezza.

Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono stati tutti ritenuti infondati: il diniego dell’art. 131-bis è stato confermato per la gravità della condotta e l’inedificabilità dell’area; il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi; e la sospensione condizionale della pena già concessa in primo grado è stata implicitamente confermata, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista.

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