tratto da biblus.acca.it

Il principio di rotazione non opera laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (T.A.R. per il Veneto, Sez. I, 26.3.2021, n. 389).

A confermare questo orientamento è anche il TAR Catania con la sentenza n. 1926 del 2025. Nel caso specifico il ricorrente contesta l’operato della stazione appaltante che avrebbe erroneamente invitato il gestore uscente, sebbene la selezione fosse riservata agli operatori iscritti all’albo telematico, senza ricorrere ad un’indagine di mercato e senza porre limiti numerici ai soggetti da coinvolgere.

Il TAR ha evidenziato che il principio di rotazione non si applica in presenza di avvisi pubblici che consentano l’accesso a tutti gli operatori economici interessati.

Da ciò discendono due ambiti di applicazione limitati del principio di rotazione:

  • sul piano oggettivo, si applica agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate che prevedono inviti mirati, ovvero in quei casi in cui la stazione appaltante delimita la platea dei partecipanti, impedendo un accesso ampio e trasparente al confronto concorrenziale;
  • sul piano soggettivo, il principio si riferisce esclusivamente a quegli affidamenti in cui l’amministrazione seleziona preventivamente gli operatori economici, escludendo di fatto una competizione aperta a tutti i potenziali interessati operanti nel settore.

In conclusione, il TAR ha ritenuto legittima la decisione dell’amministrazione, poiché la procedura risultava effettivamente aperta a tutti gli operatori economici e non limitata, motivo per cui non vi era obbligo di applicare il principio di rotazione.

Torna in alto