tratto da biblus.acca.it

La sentenza n. 12253/2025 della Corte di Cassazione riguarda un infortunio mortale di un operaio avvenuto durante operazioni di manutenzione presso un complesso residenziale, svolte mediante l’uso di un ponteggio prefabbricato mobile. L’incidente si è verificato mentre i lavoratori stavano spostando il ponteggio dal sesto al quinto piano: la vittima è salita sulla struttura prima che fosse adeguatamente fissata, causandone il ribaltamento e la successiva caduta nel vuoto.

Le sentenze di merito hanno ritenuto il datore di lavoro responsabile per colpa, individuando gravi omissioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra cui: mancata formazione e informazione sui rischi connessi ai lavori in quotaimpiego di attrezzatura non idonea (definita instabile e pericolosa) e omissione nella fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI).

La difesa del datore di lavoro ha presentato ricorso in Cassazione contestando l’accertamento del nesso causale tra le omissioni imputate e l’infortunio mortale, sostenendo che l’incidente fosse dovuto esclusivamente ad un comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore, che avrebbe agito in autonomia, violando le istruzioni ricevute.

I giudici hanno escluso che la condotta del lavoratore fosse abnorme o imprevedibile, ritenendola invece conseguenza diretta delle carenze prevenzionistiche imputabili al datore di lavoro, il quale era presente sul luogo dell’intervento ed era consapevole delle modalità operative e dell’inadeguatezza del ponteggio utilizzato.

Il ricorso in Cassazione, promosso dalla difesa del datore di lavoro, è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha confermato la correttezza e la coerenza logico‑giuridica delle decisioni di merito, sottolineando che il comportamento imprudente del lavoratore non esonera il datore di lavoro da responsabilità qualora questi non abbia integralmente assolto agli obblighi di prevenzione. Ha inoltre osservato che, se il DPI fosse stato correttamente fornito e impiegato, si sarebbe potuto evitare l’esito fatale e ha ritenuto l’analisi del nesso causale tra le omissioni riscontrate e l’evento lesivo pienamente adeguata e in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato.

In definitiva, la Corte ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro per l’infortunio mortale, ritenendo che l’evento sia stato conseguenza diretta di rilevanti violazioni delle norme di sicurezza.

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