tratto da biblus.acca.it

Garanzia provvisoria nelle gare aperte sotto soglia: chiarimento 3276/2025 del MIT.

Il MIT ha fornito un chiarimento (3276/2025) in merito all’applicazione della garanzia provvisoria nelle procedure aperte di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Se una stazione appaltante decide, con una motivazione adeguata, di utilizzare la procedura aperta per un affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, quale norma deve seguire per l’eventuale richiesta della garanzia provvisoria? Deve far riferimento all’articolo 53 o all’articolo 106 del codice appalti?

Il MIT ha risposto a questi interrogativi fornendo un contributo significativo: il riferimento normativo principale è l’articolo 53, comma 1, che stabilisce che per gli affidamenti sottosoglia, la stazione appaltante non è tenuta a richiedere la garanzia provvisoria prevista dall’articolo 106. Tuttavia, vi sono delle eccezioni: nelle procedure indicate alle lettere c), d) ed e) dello stesso articolo 50, la garanzia può essere richiesta se sussistono particolari esigenze legate alla specificità della gara. Pertanto, per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il riferimento normativo resta l’articolo 53 del D.lgs. 36/2023, lasciando alla stazione appaltante la valutazione caso per caso sulla necessità della garanzia provvisoria.

 

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