Tratto da: Lavoripubblici
Quando in un appalto è previsto l’incremento del quinto “a cavallo” tra due categorie di qualificazione, un OE può invocare il possesso della categoria più bassa, corrispondente all’importo originario, oppure è necessario che sia qualificato per l’esecuzione dei lavori del valore finale?
A rispondere senza lasciare alcun margine di dubbio in proposito è il TAR Puglia, sez. Bari, con la sentenza del 17 marzo 2026, n. 325, con una decisione che ribadisce la prevalenza del principio di proporzionalità e l’obbligo di garantire l’adeguatezza dell’operatore rispetto all’intera entità degli impegni contrattuali.
La questione è nata nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di lavori in modalità accordo quadro ex art. 59, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo stimato di € 1.519.250,00, aumentato a € 1.823.100,00 per effetto dell’opzione esercitata dall’Amministrazione procedente, con la quale le prestazioni appaltate venivano incrementate fino alla concorrenza di un quinto del valore dell’appalto.
In particolare, il ricorrente denunciava l’illegittimità della determina con la quale era stato escluso dalla procedura di gara, distinguendo tra “importo a base di gara” e “valore stimato dell’appalto”, dato dalla sommatoria dell’importo dei lavori con l’importo di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti, sostenendo che tale distinzione rilevasse solo sotto il profilo della corretta procedura di gara da applicare e, quindi, della riconducibilità dell’appalto alla disciplina dell’ambito sottosoglia o del soprasoglia comunitario.
Inoltre, il bando avrebbe richiesto la qualificazione dei concorrenti nella sola categoria “OG3, classifica III-bis”, di cui era in possesso e che l’opzione esercitata dalla Stazione Appaltante, che aveva permesso di incrementare le prestazioni appaltate fino alla concorrenza di un quinto del valore della gara, vertesse soltanto su lavori aggiuntivi aventi carattere incerto.
Tesi che il TAR non ha accolto sulla base di quanto previsto sul punto dalla disciplina delineata dagli artt. 14 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, sulla quale vale la pena soffermarsi.
Come previsto dal Codice Appalti, ai sensi dell’art. 14, co. 4, cit., il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla Stazione Appaltante.
Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, premi o pagamenti per i candidati o per gli offerenti, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Il valore stimato della procedura, tuttavia, non serve soltanto a stabilire se la gara sia soggetta o meno alla disciplina prevista per gli appalti sopra le soglie di rilevanza europea, ma concorre anche a determinare i requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 100.
In particolare l’art. 100, comma 2, impone che le Stazioni Appaltanti definiscano le condizioni di partecipazione in base all’effettiva entità della prestazione affidata, in modo da garantire l’adeguatezza dei concorrenti rispetto alla dimensione complessiva del contratto.
Lo stesso art. 100, al comma 3, prevede che il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici è articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse, secondo quanto definito dall’allegato II.12. Quest’ultimo qualifica gli operatori economici in base alla tipologia di prestazione appaltata, a sua volta classificata secondo il valore stimato della gara, comprensivo di tutte le forme di opzioni e rinnovi del contratto, che la Stazione Appaltante si sia espressamente riservata di richiedere ai concorrenti e in relazione alle quali essi devono essere integralmente qualificati.
Ne consegue che solo l’ammontare complessivo della procedura e non già l’importo a base di gara o il prezzo offerto dal concorrente per l’aggiudicazione, costituisce il parametro di riferimento da considerare ai fini dell’individuazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Non possono esserci altre conclusioni, se si considera che le ulteriori prestazioni previste dal bando concorrono a definire l’oggetto del contratto, rappresentando obblighi certi, concreti e giuridicamente vincolanti per l’offerente secondo quanto previsto dalla lex specialis.
Questa interpretazione è confermata da quanto stabilito dall’art. 72, commi 1, lett. e) e 4, della direttiva 2014/24/UE, il quale individua nel valore complessivo, comprensivo cioè anche dell’importo delle prestazioni opzionali già indicate nella disciplina di gara, il parametro di riferimento per la determinazione dei requisiti di partecipazione.
Alla luce di questo quadro normativo, spiega il TAR, richiamando un precedente in materia, il riferimento al mero importo della base d’asta non solo non conferisce alcuna sicurezza alla stazione appaltante in ordine alla sostenibilità economica e giuridica dell’accordo e alla capacità economica imprenditoriale stessa dell’offerente a poter adempiere alle prestazioni dedotte in contratto, in lampante violazione dei canoni della buona fede, fiducia, nonché trasparenza e correttezza della procedura, ma lascia fuori una parte essenziale delle obbligazioni contrattuali, previste per l’appunto nelle opzioni e proroghe, così da invalidare lo stesso impegno.
Nel caso in esame, è quindi all’importo complessivo di € 1.823.100,00 che deve riferirsi la valutazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, in relazione sia alla categoria prevalente sia a quella scorporabile, come espressamente previsto dalla lex specialis, la quale richiedeva ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’attestazione SOA sia nella categoria “OG.3, classifica III-bis”, sia in quella “OG.2, classifica II”.
Dal momento che la ricorrente era priva dell’attestazione SOA per la categoria scorporabile “OG2, classifica II”, ma possedeva soltanto quella “OG.3, classifica III-bis”, che vale, tuttavia, per lavori fino all’importo di € 1.500.000,00, in considerazione dell’incremento del c.d. “quinto d’obbligo” (pari ad € 300.000,00), l’impresa individuale risultava qualificata per l’esecuzione di lavori fino all’importo complessivo di € 1.800.000,00, inferiore, pertanto, a quello di € 1.823.100,00 stimato dalla Stazione Appaltante quale valore globale della gara.
Di conseguenza, i giudici hanno confermato l’esclusione della ricorrente poiché la sua attestazione economica risultava insufficiente rispetto al valore complessivo dell’opera.
L’Amministrazione non ha introdotto una nuova causa di esclusione, né ha violato la lex specialis, anzi ha applicato in maniera assolutamente conforme la normativa di riferimento, procedendo all’esclusione per carenza dei requisiti, respingendo il ricorso e confermando la legittimità della decisione della SA.
Ne deriva un’importante indicazione sia per le stazioni appaltanti, quando determinano l’importo complessivo dell’affidamento e i corrispondenti requisiti, che per gli OE che devono quindi verificare di possederli realmente in toto: la qualificazione SOA deve coprire l’intero importo dell’appalto, compreso il “quinto d’obbligo” e non soltanto il valore scorporato da questa percentuale che, se richiesta, fa integralmente parte dell’affidamento.

