tratto da biblus.acca.it

L’applicabilità del soccorso istruttorio è un terreno minato molto complesso e delicato in cui bisogna saper bilanciare il principio di tassatività delle cause di esclusioni e l’esigenza di tutelare la partecipazione delle proposte tecniche. Ad occuparsi della questione spinosa questa volta è il TAR Lazio con la sentenza 12976/2025 che fornisce chiarimenti significativi sui margini entro cui può operare il potere di integrazione documentale da parte della stazione appaltante, anche in presenza di previsioni espressamente escludenti contenute nella lex specialis.

Nel caso di specie il disciplinare prevedeva che, a pena di inammissibilità, l’offerta tecnica fosse corredata da una dichiarazione con data certa attestante l’impegno alla disponibilità della sede prescelta. La Commissione, in sede di valutazione, ha rilevato l’assenza formale del documento, pur in presenza di una relazione tecnica dettagliata contenente la descrizione della struttura e l’assunzione dell’impegno in via sostanziale.

Il RUP ha quindi disposto l’attivazione del soccorso istruttorio, consentendo all’operatore aggiudicatario di integrare la documentazione. Tale scelta è stata oggetto di impugnazione da parte di un concorrente, che ha contestato la legittimità della sanatoria, ritenendo la carenza insanabile e incompatibile con il principio della par condicio.

Nel pronunciarsi sul caso, il Tribunale ha osservato che:

  • l’impegno alla disponibilità della location era già desumibile dalla relazione tecnica allegata, in cui la struttura era descritta e l’utilizzo dichiarato espressamente;
  • il documento successivamente trasmesso tramite soccorso istruttorio aveva mera funzione confermativa e non costitutiva, in quanto non introduceva alcun elemento nuovo né modificava il contenuto sostanziale dell’offerta.

Il TAR ha quindi ritenuto che l’omissione non compromettesse la valutabilità della proposta e che la clausola escludente non potesse trovare applicazione automatica, in quanto in contrasto con i principi fondamentali del Codice.

La sentenza riafferma un punto nodale: le clausole che impongono l’esclusione automatica devono essere oggetto di lettura restrittiva. In assenza di una disposizione normativa che attribuisca natura essenziale ad uno specifico documento, non è legittimo escludere un’offerta che, pur carente formalmente, contiene già gli elementi sostanziali richiesti. La dichiarazione di impegno alla disponibilità della location è stata così qualificata come documento accessorio di conferma, privo di natura negoziale e pertanto suscettibile di integrazione postuma, senza pregiudicare la parità tra i concorrenti né l’integrità dell’offerta.

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