tratto da biblus.acca.it

Qual è il rapporto tra affidamento diretto e indagine di mercato? A chiarirlo è il TAR Puglia con la sentenza 947/2025 dell’8 luglio nella quale si sottolinea la separazione netta tra le due tipologie di affidamento.

Il caso in esame riguardava una fornitura di servizi rientrante nella disciplina dell’affidamento diretto secondo l’articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023). La ricorrente, esclusa dall’aggiudicazione per presunta non conformità tecnica dell’offerta, contestava la decisione denunciando violazioni della lex specialis e un errato apprezzamento tecnico da parte della stazione appaltante.

Il TAR ha ribadito un principio fondamentale: anche nel caso in cui la stazione appaltante decida di effettuare una preventiva indagine di mercato, l’affidamento diretto disciplinato dall’art. 50, comma 1 resta formalmente e sostanzialmente estraneo alle dinamiche proprie di una gara.

In particolare, il giudice ha sottolineato come l’art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 consenta alla P.A. di procedere ad un affidamento diretto, senza l’obbligo di indire una procedura comparativa, potendo scegliere direttamente il contraente che meglio risponde alle proprie esigenze. La consultazione preliminare tra operatori, ove effettuata, assume così natura meramente esplorativa e di supporto alla decisione, senza generare un vincolo procedurale tipico delle gare.

In questo caso, la stazione appaltante ha escluso l’offerta della ricorrente non per meri vizi formali, ma a seguito di una valutazione tecnica sostanziale che ha evidenziato la non conformità della fornitura ai requisiti minimi previsti dalla lex specialis.

La commissione tecnica aveva infatti rilevato che:

  • la fornitura proposta non rispettava gli standard qualitativi e tecnici richiesti;
  • tale difformità era rilevante e sostanziale, non sanabile mediante soccorso istruttorio;
  • il chiarimento fornito a tutti gli operatori ribadiva chiaramente l’obbligo di conformità ai requisiti minimi.

Il TAR ha così respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione e la piena discrezionalità tecnica attribuita alla stazione appaltante nelle procedure di affidamento diretto.

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