tratto da biblus.acca.it

L’operatore economico può integrare la documentazione prodotta in sede di partecipazione con ulteriori certificazioni non menzionate nell’offerta originaria? A fare chiarezza è il TAR Napoli con la sentenza 6237/2025.

Il caso riguarda la riqualificazione di un quartiere, progetto finanziato con i fondi del PNRR. L’aggiudicatario aveva inizialmente dichiarato due servizi di architettura e ingegneria. A seguito di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, lo stesso ha presentato tre ulteriori certificazioni, non comprese nella domanda di partecipazione. Tale comportamento è stato contestato dalla controparte, che ha eccepito l’illegittimità di un’integrazione successiva e non prevista.

Il dibattito giurisprudenziale

Una parte della giurisprudenza ha sempre mostrato un approccio restrittivo: il concorrente non può modificare l’elenco dei servizi analoghi già dichiarati, neppure attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, pena la violazione del principio di autoresponsabilità. Tale orientamento esclude, quindi, la possibilità di sanare omissioni sostanziali, ammettendo solo la correzione di errori meramente formali.

Diversa la posizione assunta dal T.A.R. Campania che ha riconosciuto la legittimità della produzione di documenti integrativi idonei a dimostrare ex post il possesso dei requisiti. Il Collegio ha evidenziato come la verifica dei requisiti non debba necessariamente avvenire contestualmente all’aggiudicazione, ma può essere svolta anche in fase successiva, purché risulti chiaro che l’operatore economico fosse già in possesso delle capacità richieste al momento della domanda.

Il principio del risultato e l’approccio sostanzialistico

Il giudice amministrativo ha valorizzato il principio del risultato. Tale principio impone che l’azione amministrativa persegua non solo la correttezza formale, ma soprattutto l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di merito, garantendo che l’affidamento ricada sull’operatore tecnicamente e professionalmente idoneo.

In quest’ottica, l’incompletezza della documentazione iniziale non è stata interpretata come un vizio insanabile, bensì come un’omissione sanabile tramite soccorso istruttorio, purché l’aggiudicatario avesse fornito almeno un principio di prova del requisito. Ciò lo distingue dai casi in cui il concorrente omette del tutto di dichiarare il requisito, configurando così una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (art. 5, co. 1, D.Lgs. 36/2023).

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