Tratto da: giustizia-amministrativa.it

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Intese restrittive – Provvedimenti sanzionatori – Posizione giuridica soggettiva dei privati

L’azione svolta dall’autorità garante della concorrenza e del mercato rientra nella categoria dei procedimenti sanzionatori esecutivi, in quanto i provvedimenti adottati all’esito dell’istruttoria hanno prioritariamente finalità conformativa dell’attività economica privata, essendo esercizio di un potere di natura ablatoria personale, volto ad eliminare la turbativa dell’interesse pubblico causato dall’infrazione.

I provvedimenti de quibus sono atti di amministrazione attiva, finalizzati alla cura diretta dell’interesse pubblico alla concorrenzialità del mercato; per cui sia l’impresa direttamente destinataria della decisione sia quelle concorrenti sono titolari di un interesse legittimo.

In ragione del momento retributivo-afflittivo, sono espressione dell’esercizio di un potere sanzionatorio puro, a fronte del quale il privato è titolare di un diritto soggettivo (1).

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza

Impugnazione dei provvedimenti sanzionatori – Annullamento – Rimodulazione effetti.

L’accoglimento del ricorso presentato da un concorrente avverso un provvedimento ex art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 non comporta necessariamente l’annullamento ex tunc o ex nunc dell’atto impugnato, allorquando la sua rimozione creerebbe una situazione fattuale contrastante con gli interessi della parte.

Il giudice può limitarsi alla declaratoria del dovere di rinnovazione del procedimento di esercizio del potere, con la conseguenza che l’efficacia dell’atto gravato persisterà fino alla modifica o sostituzione dello stesso da parte dell’autorità (2).

(1) Precedenti conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, 18 luglio 2022, n. 10148; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 23 agosto 2023, n. 13410.

(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, n. 17; Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2577.

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