Tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 09/12/2024 n. 2922/3 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa

Prova della notifica e formato del file

Nel processo tributario, ai fini della prova della notifica, il mancato deposito del file EML contenente la ricevuta di consegna della PEC con il ricorso introduttivo determina l’inammissibilità del ricorso stesso. Il formato EML, infatti, ha la funzione di verificare l’avvenuta notifica, nella data risultante dalla ricevuta in formato PDF prodotta dalla parte, dell’atto nel medesimo contenuto risultante dalla copia informale prodotta. Lo ha affermato la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa che, nel caso di specie, ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione civile sul tema (C. Cass. 8 giugno 2023, n. 16189). In particolare, la contribuente aveva depositato solo una copia in formato PDF della ricevuta di consegna della PEC relativa alla notifica del ricorso, anziché il file EML.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 09/12/2024 n. 2922/3 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

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