Tratto da: Sentenzeappalti

TAR Torino, 25.05.2026 n. 1176

Anche tale censura, con la relativa domanda risarcitoria o indennitaria, non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, gli atti impugnati (e, in particolare, la delibera del Consiglio Comunale di Novara n. 38 del 30.05.2022) non hanno revocato la dichiarazione di interesse pubblico della proposta di project financing della ricorrente, ma hanno piuttosto valutato che la sopravvenuta proposta presentata da EDISU avesse un interesse pubblico superiore, scegliendo quindi di perseguire tale nuovo progetto di riqualificazione urbana e, conseguentemente, di non dar ulteriore corso alla procedura di project financing. In considerazione di ciò, non può parlarsi di una revoca in senso tecnico, perché la mera dichiarazione di pubblico interesse di una proposta d’iniziativa privata di project financing non attribuisce al privato alcuna utilità diretta, ma solo l’aspettativa giuridicamente non tutelabile a che l’Amministrazione dia ulteriore corso alla procedura di gara (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 08.05.2024, n. 926). Conseguentemente, in una tale situazione, al privato non è dovuta una formale comunicazione d’avvio del procedimento, perché non è necessario consentirgli di interloquire su un interesse a mantenere un vantaggio già acquisito (cfr. T.A.R. Umbria, Sez. I, 06.03.2025, n. 260). Né potrebbe giungersi a diverse conclusioni invocando l’obbligo del preavviso di diniego sulla proposta iniziale, posto che l’art. 10 bis della L. 241/1990 non si applica alla procedura del project financing in ragione della specialità della disciplina dettata dall’art. 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016 (e dall’attualmente vigente art. 193 del D. Lgs. 36/2023), caratterizzata da un’amplissima discrezionalità anche in ordine all’attivazione e conduzione dell’eventuale contraddittorio con il proponente (cfr., ex pluris, Cons. Stato, Sez. V, 27.08.2024, n. 7258; Cons. Stato, Sez. V, 05.01.2024, n. 192; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 10.01.2026, n. 8; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 29.07.2025, n. 14977).
Quanto, poi, al preteso comportamento scorretto e contrario a buona fede delle Amministrazioni resistenti, non emergono dagli atti di causa indicazioni in tal senso, posto che la proposta alternativa è stata presentata dall’Università del Piemonte Orientale e da EDISU solo successivamente all’iniziale approvazione della proposta della ricorrente (cfr. docc. da 3 a 6 depositati dal Comune), cosicché risultava comunque doverosa una riconsiderazione da parte del Comune e della Provincia di quale fosse l’interesse pubblico prevalente da perseguire alla luce di una tale sopravvenienza di fatto.
In ogni caso, poi, si è già sottolineato che, nella prima fase della procedura di project financing, la posizione del proponente consiste in una mera aspettativa di fatto, che tale resta anche se il progetto presentato viene approvato e dichiarato di pubblico interesse, non essendo l’amministrazione comunque vincolata a dar corso alla successiva procedura di gara per l’affidamento della concessione e ben potendo anche procedere alla revoca alla dichiarazione di pubblico interesse del progetto in questione. In questa fase procedurale si esclude, pertanto, che possa maturare un ragionevole affidamento in capo al proponente sul positivo esito della procedura di project financing, richiedendosi a tal fine che si sia pervenuti quantomeno all’indizione della gara; solo in tale ipotesi, infatti, si ritiene configurabile una responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, in caso di violazione dei canoni comportamentali di correttezza e buona fede (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 04.02.2025, n. 873; Cons. Stato, Sez. V, 26.01.2024, n. 847; Cons. Stato, Sez. V, 24.08.2023, n. 7930).
Ne discende che la presentazione di un progetto di project financing comporta l’assunzione del rischio che esso possa non essere giudicato conforme all’interesse pubblico, rimanendo pertanto a carico del promotore (o dell’aspirante tale) il rischio dei costi della sua redazione, in considerazione del consapevole assoggettamento del progetto al potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione di valutarne la fattibilità tecnica ed economica, con conseguente, concreta, possibilità di abbandono di qualsiasi ipotesi di esecuzione dell’intervento proposto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26.01.2024, n. 847; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 10.01.2026, n. 8; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20.10.2022 n. 873; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II stralcio, 31.10.2022, n. 14094). Né è utilmente invocabile l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies della L. 241/1990 per il caso della revoca della dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di project financing e/o della scelta dell’amministrazione di non dar corso alla successiva gara, trovando applicazione la disciplina speciale di cui all’art. 183, commi 12 e 15, del D. Lgs. 50/2016 che riconosce al promotore l’indennizzo delle spese di predisposizione del progetto solo nell’ipotesi in cui la gara sia stata concretamente svolta e si sia conclusa con l’aggiudicazione ad un soggetto diverso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24.08.2023, n. 7927; T.A.R. Toscana, Sez. I, 04.03.2025, n. 345; T.A.R. Umbria, Sez. I, 06.03.2025, n. 260).

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