tratto da biblus.acca.it

Project financing: per il Consiglio di Stato la seconda fase è rito appalti e il bando va impugnato entro 30 giorni, anche su beni demaniali marittimi pubblici-

Nel project financing il rispetto dei tempi processuali può essere decisivo quanto la correttezza tecnica della procedura.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4071/2026, chiarisce: la seconda fase del project financing, cioè quella della gara per l’affidamento della concessione, è soggetta al rito speciale appalti. Questo significa che il bando deve essere impugnato nel termine breve di 30 giorni, anche quando l’oggetto dell’affidamento comprende una concessione demaniale marittima. Nel caso esaminato, infatti, la procedura riguardava la gestione di un porto turistico con opere di riqualificazione, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023.

Il principio è rilevante perché incide direttamente sulle strategie di tutela: chi intende contestare una procedura di project financing non può attendere i termini ordinari se si è già nella fase di gara.

Il caso

La vicenda nasce dall’impugnazione del bando, del disciplinare e degli altri atti di gara per l’affidamento in concessione, tramite project financing, della gestione di un porto turistico, con realizzazione di opere di riqualificazione. Il ricorso era stato proposto da un’associazione con finalità di tutela del territorio e del porto turistico, insieme ad un socio fondatore titolare di posto barca. I ricorrenti contestavano diversi profili della procedura, tra cui:

  • l’incertezza dell’oggetto dell’affidamento;
  • la presunta difformità tra progetto e situazione reale dei luoghi;
  • la violazione dell’art. 193 del d.lgs. 36/2023;
  • la compatibilità della procedura con il diritto europeo;
  • la previsione del diritto di prelazione del promotore;
  • l’anticipazione delle attività progettuali;
  • la mancata specificazione dei CAM;
  • la durata cinquantennale della concessione;
  • l’accollo di debiti del Comune e le responsabilità di custodia in capo all’aggiudicatario.

Il TAR Liguria aveva dichiarato il ricorso irricevibile perché proposto oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando, ritenendo applicabile il rito speciale appalti.

La questione è quindi arrivata davanti al Consiglio di Stato.

I motivi del ricorso

In appello, i ricorrenti hanno sostenuto che il TAR avrebbe applicato erroneamente il rito appalti. Secondo la loro prospettazione, la procedura riguardava una concessione demaniale marittima, con canone attivo in favore del Comune e non un classico affidamento di contratto pubblico. Da qui la tesi dell’applicabilità del termine ordinario di 60 giorni.

In subordine, gli appellanti chiedevano la rimessione in termini per errore scusabile, richiamando:

  • la natura demaniale del bene;
  • la presunta incertezza sul rito applicabile;
  • la costituzione e registrazione dell’associazione in un momento successivo alla pubblicazione del bando.

Accanto a questi profili processuali, gli appellanti riproponevano anche censure sostanziali sulla procedura di project financing, compresa la questione della compatibilità dell’art. 193 con i principi euro-unitari di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento.

La decisione del giudice

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma l’irricevibilità del ricorso. Il punto centrale della decisione è la qualificazione della procedura. Per i giudici, bando e disciplinare indicavano in modo chiaro che l’affidamento era strutturato come finanza di progetto ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 36/2023. La procedura prevedeva:

  • proposta del promotore;
  • dichiarazione di pubblico interesse;
  • approvazione del progetto di fattibilità;
  • inserimento nella programmazione triennale;
  • verifica e validazione del progetto;
  • successiva procedura aperta ex art. 71 del Codice;
  • aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Secondo il Consiglio di Stato, questi elementi dimostrano che si era in presenza della seconda fase del project financing, cioè della fase di gara per l’affidamento della concessione.

La circostanza che la concessione comprendesse anche l’occupazione di un bene demaniale non cambia la natura della procedura. Per i giudici, la demanialità del bene può eventualmente rilevare per valutare la legittimità della scelta amministrativa, ma non per modificare il rito processuale applicabile.

Il termine per impugnare il bando è quindi di 30 giorni dalla pubblicazione.

Torna in alto