Tratto da: ANAC 

Audizione Anac di fronte alla VIII ª Commissione della Camera dopo la sentenza della Corte Ue sul diritto di prelazione


La sentenza della Corte di giustizia Ue “non è arrivata inaspettata” e conferma criticità che Anac aveva già evidenziato, a partire dagli effetti restrittivi sulla concorrenza e quindi sul possibile peggioramento della qualità dei progetti, riscontrando molti casi di unico partecipante. 
Lo ha affermato il Presidente dell’Autorità Nazionale AnticorruzioneGiuseppe Busia, in audizione l’8 luglio 2026 nella VIIIª Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati nell’ambito della discussione sulle risoluzioni in merito alla disciplina del project financing a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026. Questa ha stabilito come non conforme ai principi dell’ordinamento europeo il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nella finanza di progetto ad iniziativa privata. 

Secondo Busia, “bisogna invogliare a utilizzare lo strumento e allo stesso tempo non favorire eccessivamente il promotore rispetto agli altri operatori”, rafforzando la capacità dell’istituto di attrarre investimenti e al contempo stimolando contendibilità del mercato e qualità delle proposte. Per preservare l’attrattività del project financing senza alterare la concorrenza occorre quindi intervenire su due fronti nella valutazione di una revisione dell’assetto della finanza di progetto. 

Il primo è quello di prevedere che l’amministrazione valuti soluzioni alternative quando queste siano oltre una certa soglia minima di miglioramento, con offerta tecnica significativamente superiore, così da “spingere il promotore a fare delle proposte che siano quanto più possibili puntuali e che migliorino la qualità”. Cioè, si tratta di evitare che offerte non realmente migliorative vengano preferite alla proposta del promotore, con il rischio di premiare migliorie marginali prive di impatto sostanziale ed effettivo valore aggiunto. 

L’altra leva è quella di intervenire con forme di incentivazione quali compensazioni o rimborsi in caso di mancata aggiudicazione al promotore, ad esempio “prevedendo non solo la rifusione dei costi vivi sostenuti per l’attività progettuale, ma anche un premio aggiuntivo di ideazione che riconosca l’intuizione e il valore dell’opera di ingegno” a carico del concessionario. 

Quanto alla gestione della fase transitoria, e quindi agli effetti della sentenza sulle procedure in corso che contemplano la clausola di prelazione, Busia ha indicato un possibile approccio differenziato: conservare il rapporto in caso di procedure già aggiudicate o in fase esecutiva; ricorrere all’annullamento in autotutela quando siano già scaduti i termini per la presentazione delle offerte o delle proposte ma la valutazione sia ancora in corso; prorogare invece i termini, consentendo la modifica delle proposte sulla base della nuova legge di gara priva della clausola di prelazione, quando la scadenza non sia ancora intervenuta, attraverso un intervento legislativo mirato in tal senso e un’interlocuzione con la Commissione europea. 

Per le gare in fase avanzata quindi, almeno laddove le offerte siano già state presentate, le criticità dovute alla clausola di prelazione non sembrerebbero superabili e, per ristabilire la conformità dell’azione amministrativa ai principi europei, “difficilmente si può salvare la procedura, ma è un caso limitato”. In tale scenario, l’amministrazione dovrebbe riproporre il bando eliminando ogni riferimento al diritto di prelazione, prevedendo la corresponsione di un indennizzo al promotore in caso di mancata aggiudicazione della procedura allo stesso e assegnando un tempo idoneo per la presentazione di nuove proposte. 

Tra gli ulteriori interventi proposti nell’ottica di una revisione organica dell’istituto, Busia ha indicato l’introduzione di una soglia per evitare il ricorso al partenariato pubblico-privato per affidamenti di modesta entità, ricordando che “Anac ha riscontrato il ricorso allo strumento perfino per i distributori automatici di alimenti e bevande, che non richiedono una struttura contrattuale complessa come questa. Fissare una soglia sarebbe innanzitutto ragionevole per semplificare il lavoro delle stazioni appaltanti ed evitare contenziosi”. Ha inoltre ribadito la necessità che le iniziative private si inseriscano nella programmazione delle stazioni appaltanti, con una regia chiara e riconoscibile del settore pubblico, e ha suggerito, per superare la scarsa partecipazione alle procedure di project financing che si registra, una riduzione degli oneri documentali richiesti agli operatori economici. Il Presidente di Anac ha indicato come priorità quella di “investire su capacità e competenze degli enti concedenti, anche creando centrali di committenza e soggetti specializzati nel partenariato pubblico-privato, che nella fase iniziale e nella fase gestionale per settore offrano un supporto alle stazioni appaltanti: serve probabilmente ridisegnare un sistema di qualificazione ad hoc per il partenariato pubblico-privato”. Centrale, infine, una corretta allocazione dei rischi, “così da evitare che, in assenza di una corretta allocazione e di un effettivo trasferimento al privato, l’intero peso economico delle criticità progettuali o realizzative finisca per gravare sul settore pubblico, trasformandosi di fatto in debito”.

 
 
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