Tratto da: Sentenzeappalti
TAR Milano, 15.05.2026 n. 2414
26. Una volta accertato che -OMISSIS- non ha prodotto né la dichiarazione di impegno al mantenimento della stabilità occupazionale, né il progetto di riassorbimento del personale uscente, l’amministrazione avrebbe dovuto rilevare l’essenzialità di detti adempimenti, nei termini che sono stati sopra illustrati, e procedere conseguentemente all’esclusione dell’offerta dell’aggiudicataria siccome carente di documentazione essenziale.
26.1 Né tantomeno si può ritenere che l’applicazione della sanzione espulsiva sarebbe stata impedita dalla mancanza di un’apposita previsione in tal senso all’interno della lex specialis e dal correlato divieto di disporre a carico del concorrente tale sanzione nei casi non previsti dalla legge.
26.2 Come illustrato ai paragrafi che precedono, nel caso sub iudice il Disciplinare individua l’assunzione dell’impegno al rispetto della stabilità occupazionale e l’allegazione del correlato progetto di riassorbimento come elementi indispensabili e necessari dell’offerta, alla cui mancanza consegue correttamente l’esclusione del concorrente dal prosieguo della procedura senza che ciò comporti violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione. Quest’ultimo, difatti, “concerne i soli requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e non i requisiti dell’offerta, considerato che l’art. 107, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che gli appalti sono aggiudicati previa verifica, fra l’altro, che “l’offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse nonché nei documenti di gara”” (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n. 7113).
26.3 Va pertanto ribadita l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui “la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis rende legittima l’esclusione dell’offerta difettosa, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione” (cfr. Cons. di Stato, V, 28 giugno 2022, n. 5347; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 3/7/2020, n. 1278).
27. Da ultimo, rileva il Collegio che non può valere a sanare le lacune dell’offerta di -OMISSIS- la circostanza che, successivamente all’aggiudicazione, la stessa abbia proceduto all’assunzione dei lavoratori dell’appaltatore uscente. Difatti, la condotta sopravvenuta del concorrente non può regolarizzare ex post una carenza essenziale dell’offerta, tenuto anche conto che la dichiarazione di impegno e il progetto di riassorbimento devono essere esaminati dall’amministrazione, che pondera, in questo modo, la serietà dell’impegno assunto e la sostenibilità del medesimo alla luce dell’impatto sui costi complessivi della commessa. Nel caso in esame, nessuna di tali preliminari valutazione è stata effettuata dalla stazione appaltante, senza considerare che l’aggiudicatario ha proceduto a un’assunzione spontanea in assenza di un apposito impegno assunto in gara che trova fonte nell’offerta presentata, per cui l’eventuale sopravvenuto inadempimento di tale condizione non consentirebbe alla committente alcuna forma di tutela o di sanzione.

