Giustizia amministrativa – Ricorso di primo grado – Procura speciale alle liti – Collegamento tra procura e ricorso – Presunzioni
In un contesto informatizzato, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia digitalizzata della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad una valutazione di segno opposto. Il requisito della materiale congiunzione viene sostituito da presunzioni che forniscano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi. Ne consegue che si può dubitare del collegamento tra la procura e il ricorso unicamente in ipotesi marginali, quando il tenore del testo della procura sia incompatibile con la specialità richiesta per la proposizione del medesimo ed appaia rivolto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. (1).
Espropriazione per pubblico interesse – Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico – Decreto di esproprio – Moduli convenzionali alternativi – Verbale di cessione volontaria
Il procedimento amministrativo delineato dall’art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, è volto ad eliminare le situazioni di incertezza determinate da un’occupazione sine titulo e a dare veste giuridica agli atti materiali dell’amministrazione, riconducendoli nel contesto del principio di legalità. Il privato può sempre sollecitare l’amministrazione ad avviare il relativo procedimento, e quest’ultima ha l’obbligo di provvedere al riguardo adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, essendo l’eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Nell’ambito del procedimento possono inserirsi moduli convenzionali in luogo del decreto di acquisizione, sebbene produttivi dei medesimi effetti. Dall’accordo di cessione, costituente contratto ad oggetto pubblico ed avente i medesimi effetti del decreto di esproprio per espressa previsione di legge, va distinto quello che nella prassi viene sovente chiamato “verbale di cessione volontaria” o “verbale di amichevole accordo” al quale va attribuita la natura di atto preliminare con cui le parti si accordano per lo più sull’importo dell’indennità di espropriazione, demandando ad un atto successivo il formale trasferimento del bene. A tali accordi preliminari va attribuita l’efficacia tipica degli atti di autovincolo. (2).
(1) Conformi: T.a.r. per la Calabria, sez. II, 18 settembre 2024, n. 1488; Cons. Stato, Ad. plen., 20 gennaio 2020, n. 4 (oggetto della News UM n. 16 del 3 febbraio 2020)
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014; Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. II, 30 maggio 2000, Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia, n. 31524/96; sez. III, 12 gennaio 2006, Sciarrotta c. Italia, n. 14793/02.
T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione II, 17 febbraio 2025, n. 131 – Pres. Pedron, Est. Cappelli