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Sentenza del 20/02/2026 n. 159/ Sezione 3 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento

Produzione documentale priva di attestazione di conformità e processo tributario telematico

Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 25-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – che si applica ai contenziosi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024 – il giudice tributario non può tenere conto dei documenti introdotti in giudizio in violazione delle formalità previste per il deposito telematico degli atti tributari e, in particolare, di produzioni digitali prive della necessaria attestazione di conformità all’originale.

Sulla base di tale norma, inserita dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento ha accolto il ricorso della società contribuente avverso un atto di pignoramento presso terzi, annullando, altresì, gli atti prodromici richiamati.

Nel caso di specie, l’Agente della riscossione aveva depositato gli atti presupposti senza le necessarie attestazioni di conformità, provvedendo alla regolarizzazione solo nel giorno dell’udienza, dunque oltre il termine previsto dall’art. 32, comma 1, del suddetto decreto legislativo. Tale ultima circostanza aveva, peraltro, impedito alla controparte ed al Collegio giudicante di avere adeguata cognizione dei documenti in questione (visibili nel sistema informativo SIGIT solo nella giornata successiva all’udienza).

Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

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