Tratto da: Sentenzeappalti
Non convince, invece, la tesi difensiva delle ricorrenti secondo cui, nel richiedere due porte di tipo A “almeno” 3.2, il predetto capitolato avrebbe ammesso standard superiori al 3.2, con ciò consentendo la loro sostituzione con le porte di tipo C che sarebbero le sole che integrerebbero tali standard superiori (4/Thunderbolt 4), non presenti invece sulle porte tradizionali di tipo A (il cui standard massimo sarebbe, appunto, il 3.2).
Il capitolato distingue, infatti, chiaramente tra porte di tipo A e porte di tipo C, chiedendone due del primo tipo ed una del secondo tipo e riferendo lo standard 3.2 alle sole porte di tipo A e non a quelle di tipo C. Cosicché, nel richiedere lo standard “almeno” 3.2 per le porte di tipo A, il capitolato ha inteso escludere standard inferiori (3.1, 3.0, 2.0, 1.1 e 1.0) presenti solo su questo tipo di porta (cfr. chiarimenti RTI OMISSIS dell’11.06.2024: doc. 7 parte ricorrente), ammettendo, tuttavia, standard superiori (se esistenti) ma sempre con esclusivo riferimento a tale tipo di porta. D’altra parte, il riferimento ad “almeno” lo standard 3.2. non avrebbe nemmeno senso rispetto alle porte di tipo C, non esistendo per tale tipologia di porta (come si evince sempre dai richiamati chiarimenti RTI OMISSIS dell’11.06.2024: doc. 7 parte ricorrente).
Né tale difformità strutturale del notebook offerto rispetto alle caratteristiche minime indicate dal capitolato speciale di appalto può essere superata facendo riferimento al fatto che l’offerta di un numero maggiore di porte USB di tipo C rispetto a quelle di tipo A costituirebbe una proposta migliorativa perché le prime sarebbero più moderne, evolute e performanti delle seconde, con conseguente migliore soddisfazione dell’interesse delle Aziende sanitarie destinatarie dei prodotti oggetto dell’appalto.
Le proposte migliorative ammissibili in sede di offerta tecnica sono, infatti, solo quelle che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del bene posto a base di gara, investono singoli aspetti tecnici dello stesso, lasciati aperti nella lex specialis a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che lo rendono meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali già definiti da quest’ultima (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 09/07/2024, n. 6092; Cons. Stato, Sez. V, 16/05/2023, n. 4867).
L’offerta di due porte anziché di una porta USB di tipo C non può, pertanto, essere considerata una proposta migliorativa perché la porta di tipo C aggiuntiva è andata a sostituire una delle due porte USB di tipo A che il capitolato speciale d’appalto richiedeva, invece, come caratteristica minima ed essenziale, cosicché il notebook offerto, sotto lo specifico profilo oggetto di considerazione, non costituisce una soluzione migliore, ma piuttosto una variazione del bene sia sotto il profilo strutturale (perché non integra il numero minimo richiesto di porte USB di tipo A) sia sotto il profilo funzionale (perché, di per sé, non consente la connessione contemporanea a due periferiche che siano dotate di cavi USB di tipo A).