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Ordinanza del 07/10/2024 n. 26125 – Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 5

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Processo tributario – Ricorso per Cassazione

Massima:

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 codice procedura civile, o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 codice procedura civile, è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. L’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 codice procedura civile, ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380-bis anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma. In difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 codice procedura civile. Il difensore del ricorrente può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180-bis, per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, Legge 20 novembre 1982 n. 890.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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