tratto da giustizia-amministrativa.it

La finalità della preinformazione prevista dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, è quella di favorire lo svolgimento di una effettiva concorrenza, pertanto, qualora gli elementi essenziali del contratto che la stazione appaltante ha l’intenzione di aggiudicare, soprattutto in caso di elevata complessità tecnica e finanziaria, subiscano significative modificazioni, l’obbligo di «rettifica al più presto», di cui all’art. 7, comma 2, deve intendersi nel senso che la pubblicazione delle nuove informazioni deve essere effettuata in un termine ragionevole, affinché le imprese del settore possano essere pronte per la gara. (1).
In applicazione di tale principio la sezione ha ritenuto che, nella fattispecie esaminata, le modifiche incidenti sulla durata del contratto e sull’oggetto delle prestazioni richieste ha avuto l’effetto di determinare una maggiore gravosità dei requisiti di partecipazione, i quali devono essere avvinti da un nesso di proporzionalità con l’entità delle prestazioni da svolgere, con conseguente vulnus alla possibile partecipazione di operatori economici diversi dai players di mercato, per cui il ritardo nella pubblicazione delle modifiche può assumere carattere autonomamente, ancorché potenzialmente, lesivo.

 Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Servizio pubblico ferroviario – Certificazione di sicurezza unico – Requisito di esecuzione

Il certificato di sicurezza unico delle imprese ferroviarie è disciplinato più in relazione ad un servizio effettivamente e concretamente da svolgere e sulla sua puntuale organizzazione, dovendo tenere conto di una serie di informazioni minime essenziali, che non in relazione ad un ipotetico servizio da svolgere, sicché esso va richiesto per l’esecuzione del servizio. (2).
 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Requisiti di partecipazione – Concorrenza – Favor partecipationis – Raggruppamento temporaneo di imprese – Avvalimento – Scelta discrezionale

A fronte di requisiti di partecipazione particolarmente elevati (nella specie, l’avere svolto complessivamente in un periodo servizi di trasporto pubblico di persone per un volume non inferiore a 8 milioni di chilometri), come tali lesivi della concorrenza del micromercato e del favor partecipationis, non rileva la possibilità che l’impresa sfornita del requisito possa concorrere in raggruppamento temporaneo di imprese o ricorrendo all’avvalimento, trattandosi di scelte discrezionali che richiedono il concorso di volontà delle altre imprese. (3).

Consiglio di Stato, sezione VI, 4 agosto 2025, n. 6880 – Pres. Montedoro, Est. Caponigro

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