Tratto da ANAC
Il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 17 giugno 2024, ha deliberato di inviare a Unione tra comuni una raccomandazione ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. b), del “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione” (delibera n. 300 del 29 marzo 2017, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017, aggiornato con Delibera n. 654/2021), finalizzata:
- da un lato, a fornire indicazioni in merito all’individuazione del RPCT sulla base delle indicazioni fornite da ANAC, da ultimo nell’allegato 3 al PNA 2022;
- dall’altra parte, all’integrazione del PTPCT 2022/2024 – fatta salva la necessità di adottare un nuovo integrale Piano da far confluire nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025/2027 – con la previsione di definire: – un aggiornamento della mappatura dell’Are di rischio “Contratti pubblici”, in linea con le indicazioni metodologiche di cui all’allegato 1 al PNA 2019, contenente un maggior dettaglio dei possibili eventi rischiosi e la programmazione di misure specifiche idonee a prevenire eventi analoghi a quelli oggetto della delibera ANAC n. 544/2023, quali errori nella determinazione dell’importo dell’appalto ovvero carenze nella attività di direzione, controllo o verifica in fase di esecuzione del contratto;
- misure specifiche sulla gestione dei flussi documentali che – nel corso dell’istruttoria già svolta dall’Autorità – ha evidenziato numerose criticità;
- specifiche verifiche di monitoraggio con la programmazione di opportuni controlli, rammentando in un’ottica collaborativa al RPCT il ruolo centrale che svolge tale fase nell’efficienza e nell’efficientamento dell’intero sistema
Con riferimento all’RPCT l’ANAC afferma che lo stesso può essere individuato preferibilmente nel segretario comunale dell’Unione ovvero nel segretario di uno dei Comuni aderenti;
– qualora i già menzionati soggetti non possano rivestire l’incarico per motivi di incompatibilità o inopportunità, la scelta potrebbe ricadere anche su funzionari o titolari di posizione organizzativa (ora titolari di incarichi di elevata qualificazione) dell’Unione o di uno dei Comuni aderenti, a condizione che presentino esperienza e competenze tali da poter garantire il corretto assolvimento dei compiti spettanti al RPCT;
– deve escludersi la possibilità che l’incarico venga conferito ad un soggetto completamente estraneo sia all’Unione che ai comuni aderenti (ad esempio, un consulente o collaboratore esterno).
Si tratta, per ANAC, dell’esercizio di un potere dell’organo di indirizzo di richiedere al dipendente stesso tutte le mansioni esigibili dalla categoria di inquadramento, che di per sé non sono rifiutabili. La rinuncia all’incarico di RPCT assegnato può quindi ritenersi ammissibile solo se vi siano adeguate motivazione che evidenziano situazioni di incompatibilità/inopportunità.
Un rifiuto non adeguatamente motivato in tal senso risulterebbe quindi inidoneo a supportare eventuali scelte in deroga alle indicazioni dell’Autorità, che necessitano comunque di una congrua motivazione all’interno dell’atto di nomina.
Con riguardo al secondo profilo afferente alle problematiche nella mappatura dell’Area Contratti Pubblici, in assenza di uno specifico riscontro, si confermano le criticità esposte nella comunicazione di avvio del procedimento, ovvero che detta mappatura appare particolarmente sintetica e che l’unica misura programmata appare formulata in modo generico, senza la previsione di indicatori di attuazione o di monitoraggio.
ANAC assegna poi un termine di 30 giorni dal ricevimento della nota per la nomina del RPCT, il quale dovrà comunicare all’Autorità il proprio riscontro nel successivo termine di 45 giorni, precisando quali atti intenda adottare ed entro quale termine. L’Autorità verificherà l’adeguamento alle indicazioni fornite, con l’avviso espresso che l’omesso adeguamento alle raccomandazioni formulate darà impulso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del citato Regolamento, all’adozione di un atto di constatazione del mancato adeguamento dell’Amministrazione alle indicazioni dell’Autorità.
Atto del Presidente del 24 giugno 2024- fasc. 1378.2024